Guida senza patente e particolare tenuità: esclusa l’abitualità (Cass. pen. Sez. 7 n. 781 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, quando non siano scandite da una necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, difettando il requisito della non abitualità del comportamento: la condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio, sicché la sua stessa configurabilità postula una reiterazione che ne esclude l’occasionalità.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato senza patente in Certaldo il 28.2.2022, essendo recidivo nel biennio.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen.; con il secondo ha dedotto i medesimi vizi in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, in quanto i motivi proposti si limitavano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, senza sviluppare una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, secondo il principio richiamato da Sez. 2, n. 42046 del 2019, Rv. 277710.

Nel merito, con riguardo alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha condiviso l’iter argomentativo della sentenza impugnata, che aveva escluso l’applicabilità dell’istituto alla contravvenzione di guida senza patente. Il presupposto della non abitualità del comportamento difetta strutturalmente in tale fattispecie: la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, solo nell’ipotesi di recidiva nel biennio, come affermato da Sez. 4, n. 28657 del 2024, Rv. 286812. La norma, quindi, incrimina un comportamento che, per definizione, è già stato reiterato, rendendo ontologicamente incompatibile il requisito dell’occasionalità richiesto dall’art. 131-bis cod. pen.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva motivato il diniego con argomentazioni logiche e puntuali, richiamando le circostanze del caso concreto, la personalità e la capacità a delinquere dell’imputato, attestata dai plurimi precedenti penali per violazioni del codice della strada, nonché l’assenza di comportamenti indicativi di resipiscenza.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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