Errore di fatto ex art 625-bis cod proc pen e ricorso straordinario (Cass. pen. Sez. I n. 7253 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale e l’errore di fatto, quali motivi di ricorso straordinario avverso i provvedimenti della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, il primo, nella mancata corrispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano fuori dall’area dell’errore di fatto gli errori percettivi non inerenti al processo formativo della volontà del giudice di legittimità, perché riferibili alla decisione del giudice di merito, da far valere solo con le impugnazioni ordinarie o con la revisione. Il travisamento del fatto — ossia il travisamento del significato e non del significante — non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario, né può esservi dedotto l’errore revocatorio in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito. I criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimità e oggetto di valutazione anche implicita, non sono riproponibili sotto forma di errori di fatto.
Il Fatto
La vicenda riguarda un soggetto condannato, con sentenza della Corte di appello, per plurimi reati fallimentari e tributari commessi in relazione alla gestione di compagini societarie poi fallite. La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere per un reato estinto per prescrizione e rideterminando la pena sui residui.
Avverso quella pronuncia l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla sezione settima. Il condannato ha allora esperito il ricorso straordinario per errore materiale ed errore di fatto, sostenendo che la decisione di legittimità avesse fondato l’inammissibilità su due errori percettivi rivelatisi decisivi: l’asserita attribuzione di un ruolo attivo nella vicenda fallimentare e la mancata valorizzazione di una prova testimoniale ritenuta decisiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dei confini dell’art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata. L’errore materiale attiene al solo scarto tra volontà e sua rappresentazione grafica; l’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco che incidono sugli atti interni al giudizio di cassazione, percepiti in modo difforme da quello reale.
La Corte sottolinea che ogni profilo valutativo è estraneo all’errore di fatto e coincide con l’errore revocatorio, nelle forme dell’invenzione o dell’omissione. Il travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato anziché del significante, non è deducibile con il ricorso straordinario, tanto meno quando sia prospettato come vizio della decisione di merito. Neppure l’errore revocatorio del giudice di merito può essere fatto valere ai sensi della norma.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il ricorrente ipotizza errori del tutto estranei al paradigma invocato. L’attribuzione all’imputato di un ruolo diverso da quello asseritamente disimpegnato nella vicenda fallimentare, ove realmente esistente, integra un errore di valutazione, non un errore materiale, e per di più collocato nella ricostruzione fattuale dei giudici di merito.
Quanto alla mancata assunzione della prova in appello, la Corte osserva che la decisione di legittimità non è frutto di errore percettivo, ma dell’applicazione del principio secondo cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale, esperibile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Il diniego è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che nella specie risultava congrua e non manifestamente illogica.
Anche le censure sull’attendibilità del testimone attengono a valutazioni di merito, già ampiamente dibattute. Il travisamento del valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali non integra l’errore di fatto compatibile con il giudizio di legittimità: le prove asseritamente non considerate potrebbero semmai costituire errore revocatorio del giudice di merito, ma non riguardano errori interni al giudizio di cassazione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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