Espulsione dello straniero come sanzione alternativa e tutela della vita familiare (Cass. pen. Sez. I n. 7254 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’espulsione dello straniero non appartenente all’Unione europea, condannato e detenuto, prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione atipica, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni di legge. Anche dopo la riscrittura dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 ad opera dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 20/2023, conv. dalla legge n. 50/2023, il giudice penale, nel disporre l’allontanamento, deve sempre verificare che esso non si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall’art. 8 CEDU, procedendo al bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla protezione della sfera domestica. Le ipotesi preclusive dell’art. 19 non sono tassative e ammettono interpretazione estensiva e integrazione analogica alla luce delle fonti costituzionali e sovranazionali.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, investito dell’opposizione ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, ha confermato il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva ordinato l’espulsione dallo Stato di un condannato straniero, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Con il primo motivo ha eccepito la nullità processuale derivante dall’omessa notificazione del decreto di espulsione ai due difensori di fiducia, già nominati nella fase esecutiva della pena: tale omissione avrebbe compromesso il diritto di difesa ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., rendendo inammissibile l’opposizione. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale aveva considerato l’espulsione alla stregua di una misura di sicurezza, fondandola sulla pericolosità, anziché valutare i presupposti normativi e la condizione familiare dell’interessato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. La notificazione del decreto di espulsione è stata ritualmente eseguita al difensore di ufficio, poiché l’interessato, all’atto della notificazione, era privo di difensore di fiducia. La nomina intervenuta in precedenza per la fase esecutiva non spiega effetti nel procedimento di sorveglianza, salvo che si tratti di procedimento avviato per l’eventuale concessione delle misure alternative a seguito della sospensione del titolo ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (richiamata Sez. 1 n. 25859 del 03/05/2011). In ogni caso, la dedotta nullità si è sanata a norma dell’art. 183, comma 2, cod. proc. pen., avendo i difensori presentato tempestiva opposizione, così raggiungendo lo scopo della notifica omessa.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che l’espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 ha natura sostanzialmente amministrativa ed è obbligatoria in presenza delle condizioni di legge, con finalità di riduzione della popolazione carceraria e di immediato rimpatrio dei condannati non reintegrabili nella comunità nazionale (richiamate Sez. 1 n. 50871 del 2018, Sez. 1 n. 6814 del 2015, Sez. 1 n. 45601 del 2010).
All’istituto è pacificamente applicabile il principio secondo cui il giudice penale, nel disporre l’allontanamento, deve sempre verificare che esso non comporti violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, esaminando la condizione dell’interessato con gli altri criteri dell’art. 133 cod. pen., tra cui la capacità a delinquere, in una prospettiva di bilanciamento (richiamate Sez. 4 n. 50379 del 2014; Sez. 4 n. 52137 del 2017; Sez. 3 n. 10749 del 2023). Le ipotesi preclusive dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 non sono tassative, ma suscettibili di interpretazione estensiva e di integrazione analogica alla luce della Costituzione e delle fonti sovranazionali.
La Corte ha poi esaminato l’effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 20/2023, conv. dalla legge n. 50/2023, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell’art. 19, comma 1.1. Richiamando Sez. 1 n. 43082 del 07/11/2024, ha confermato che l’abrogazione non scongiura l’applicazione di norme e principi di valore sovraordinato: l’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, continua a imporre che l’espulsione non si risolva in un’ingerenza non necessaria in una società democratica e non proporzionata al fine perseguito.
Nel caso concreto, il Tribunale ha dato buon governo di tali principi, apprezzando la capacità a delinquere del destinatario, desunta dalla pluralità di procedimenti pendenti, dalla mancata ammissione alle misure alternative e dalla perdurante condizione d’irreperibilità, come prevalente rispetto alla tutela della situazione familiare e delle condizioni di salute. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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