Errore diagnostico del patologo e scudo erariale: esimente per condotta commissiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 154 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno cd. indiretto da malpractice sanitaria, la diagnosi istologica erronea che abbia indotto un intervento chirurgico radicale non necessario integra condotta commissiva gravemente colposa, e non omissiva, poiché non consiste nell’omissione di accertamenti doverosi di diagnosi differenziale, bensì in un’imperita esecuzione e interpretazione morfologica dei preparati bioptici. Su tale condotta, posta in essere dopo il 17 luglio 2020, opera l’esimente soggettiva dell’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020, che limita la responsabilità erariale ai soli danni voluti dolosamente, con esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia. La legge n. 24/2017 non costituisce un regime speciale incompatibile, tale da escludere l’applicazione della disciplina generale successiva.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una dirigente medica, in servizio presso il reparto di anatomia patologica di un’azienda sanitaria pubblica, per sentirla condannare al pagamento di euro 87.896,64, oltre accessori. L’addebito riguarda l’esame istologico con cui la convenuta aveva diagnosticato un adenocarcinoma prostatico a cellule schiumose, con punteggio di Gleason 8 (4+4), su tre dei dodici campioni analizzati.

Sulla scorta di quella diagnosi, poi rivelatasi erronea, il paziente era stato sottoposto a prostatectomia radicale. L’esame istologico del materiale asportato aveva evidenziato una prostata ingrossata ma priva di segni di adenocarcinoma, e la revisione delle biopsie aveva confermato l’assenza di elementi tumorali. L’azienda sanitaria aveva risarcito il danno biologico del paziente, stipulando un atto transattivo, e la Procura ha agito per il danno indiretto subito dall’ente.

La Motivazione della Corte

La convenuta ha eccepito l’inammissibilità dell’azione per violazione dell’art. 13 legge n. 24/2017, sostenendo che la comunicazione ricevuta era carente, non essendole stata allegata la richiesta risarcitoria del paziente. Il Collegio respinge l’eccezione: la norma non prescrive un contenuto obbligatorio della comunicazione né impone l’allegazione della richiesta risarcitoria in caso di trattative stragiudiziali. Il requisito di completezza va valutato in funzione della finalità informativa, e la comunicazione ricevuta indicava gli elementi indispensabili del sinistro e l’avvio delle trattative bonarie, sicché l’eventuale incompletezza è imputabile a inerzia della convenuta.

Nel merito, il Collegio ritiene provata la condotta antigiuridica, la grave imperizia, il doppio nesso causale e il quantum. Le risultanze medico-legali in atti, acquisite in sede di Comitato Valutazione Sinistri e dal consulente della Procura, confermano che la diagnosi era errata e che mancavano del tutto i presupposti morfologici del carcinoma. L’errore, secondo il principio della causalità adeguata, ha determinato il successivo intervento radicale, atto prevedibile a fronte di una diagnosi così grave. Le eccezioni difensive sull’interruzione del nesso eziologico per le condotte dei chirurghi non trovano supporto probatorio: le loro scelte rientrano in prassi consolidate e non contrastano con obblighi giuridici o linee guida.

L’errore è ascritto a grave imperizia nell’esame dei preparati: la convenuta ha confuso una prostatite cronica xantogranulomatosa con un carcinoma di alto grado, non correttamente valutando le caratteristiche morfologiche e compromettendo l’interpretazione dei risultati immunoistochimici.

Il passaggio decisivo riguarda la natura della condotta. Il Collegio qualifica l’errore diagnostico come commissivo: non l’omessa esecuzione di accertamenti doverosi, ma un’imperita esecuzione e interpretazione dell’esame istologico. Poiché la condotta è successiva al 17 luglio 2020, trova applicazione l’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, che limita la responsabilità ai soli danni voluti dolosamente. La tesi della Procura, secondo cui il regime speciale della legge n. 24/2017 escluderebbe lo scudo erariale, è respinta: la norma si applica anche all’attività medico-sanitaria, che la legislazione emergenziale ha inteso salvaguardare.

In conclusione, la domanda è rigettata e la convenuta assolta. Poiché il rigetto deriva da una norma eccezionale che non elide la gravità della colpa accertata, non competono gli onorari di difesa ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., come già ritenuto dalla Sezione in analoga fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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