Legittimazione passiva INPS e termine decadenziale per dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 59 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio, in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, sussiste la legittimazione passiva sia dell’amministrazione di appartenenza, che ha denegato la dipendenza, sia dell’INPS, quale titolare dell’interesse a contraddire sul presupposto del trattamento pensionistico. Il termine decadenziale previsto dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 non si applica al trattamento pensionistico di privilegio, per espressa previsione normativa, ma ai soli benefici da esso fatti salvi. Ove la controversia involga aspetti medico legali non risolvibili con le ordinarie competenze del giudice, questi dispone consulenza tecnica d’ufficio, nel pieno contraddittorio tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Marina, ha prestato servizio su unità navali e presso una scuola sottufficiali in condizioni ambientali che assume disagiate. Nel 2020 il Dipartimento di Medicina Legale lo ha giudicato affetto da asma bronchiale intrinseca e permanentemente non idoneo al servizio incondizionato.

Con domanda al Ministero della Difesa ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di quattro infermità e l’equo indennizzo. Il Ministero, recependo il parere del Comitato di verifica, ha respinto l’istanza con decreto, riconoscendo la dipendenza della sola spondiloartrosi diffusa. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza delle altre patologie e l’ascrivibilità per cumulo alla VII categoria della Tabella A, oltre a CTU. Il Ministero ha chiesto l’integrazione del contraddittorio verso l’INPS e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. L’amministrazione di appartenenza ha denegato la dipendenza da causa di servizio, presupposto del diritto a pensione privilegiata, incidendo con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario.

È rigettata anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS e di inammissibilità delle domande contro di esso formulate. Il giudice richiama l’indirizzo che riconosce la giurisdizione della Corte dei conti per il riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio anche quando il ricorrente è ancora in servizio e non abbia presentato domanda di pensione privilegiata.

Tale orientamento trova conferma nella sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2023, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego oppostogli in sede amministrativa, domandi il positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione. Ne consegue l’interesse a contraddire dell’INPS.

Quanto al termine decadenziale, il giudice osserva che l’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 statuisce che, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda per i benefici ivi previsti va presentata entro sei mesi dalla conoscenza dell’infermità. Il termine, per espressa previsione normativa, non si riferisce al trattamento pensionistico privilegiato, alla cui futura concessione è finalizzato l’accertamento richiesto. L’eccezione è quindi infondata.

Nel merito, la controversia è concentrata su aspetti medico legali non risolvibili con le ordinarie competenze del giudice. Riservata ogni ulteriore valutazione alla decisione definitiva, il giudice dispone che il C.M.L. presso l’azienda ospedaliera competente formi una relazione di consulenza, previa visita diretta del ricorrente, per accertare se il servizio sia stata mera occasione ovvero concausa determinante delle patologie e la loro classificazione pensionistica. Fissa i termini per consulenti di parte, schema di relazione, osservazioni e deposito finale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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