Dipendenza da causa di servizio e sindacato sul parere del Comitato di (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 20 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti, in via esclusiva, la giurisdizione sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, anche quando la domanda sia proposta in via meramente accertativa e strumentale alla pensione privilegiata. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio non è vincolante nel merito e non è insindacabile: il giudice contabile ne verifica le conclusioni, anche avvalendosi di consulenza tecnica d’ufficio. L’eventuale pronuncia del giudice amministrativo sull’equo indennizzo non integra ne bis in idem, per la diversità dell’oggetto e del rapporto. Il riconoscimento presuppone la prova del nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante tra fatti di servizio e patologia.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato dei carabinieri in congedo e transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, ha chiesto alla Corte dei conti di accertare la dipendenza da causa di servizio di una patologia alla mano destra, asseritamente riconducibile a un trauma occorso in servizio durante operazioni di sgombero della carreggiata. Il riconoscimento costituiva il presupposto per la pensione privilegiata.
La domanda amministrativa era stata respinta sulla base dei pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva ricondotto l’infermità a carenze costituzionali del soggetto. Il ricorrente ha quindi agito in sede contabile, contestando la superficialità dell’istruttoria. Si sono costituiti il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’INPS.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, respingendo l’eccezione del Comando Generale. Ha osservato che, ove il petitum fosse stato rivolto all’equo indennizzo, la controversia sarebbe spettata al giudice del rapporto di impiego; poiché invece l’obiettivo dichiarato era la pensione privilegiata, opera il criterio di collegamento per materia devoluto alla Corte dei conti, anche per la sola domanda di mero accertamento.
È stata poi respinta l’eccezione di ne bis in idem. La cognizione sulla dipendenza da causa di servizio è esercitata nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia pensionistica, con la conseguenza che non è configurabile un bis in idem rispetto al giudizio di dipendenza. La Corte ha inoltre rilevato la diversità dell’oggetto del giudizio instaurato davanti al TAR Calabria, incentrato sulle determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’equo indennizzo.
Nel merito, il giudice ha disposto un supplemento istruttorio, acquisendo il parere dell’U.O. Medicina Legale dell’ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Il CTU ha escluso il nesso causale o concausale tra l’evento e le lesività lamentate, rilevando l’incompatibilità tra la dinamica descritta e il quadro obiettivo documentato. In particolare, l’assenza di lesioni ossee o tegumentarie concomitanti e il riscontro di un quadro di ispessimento tendineo di verosimile natura infiammatoria cronica hanno indotto a ritenere poco probabile l’origine traumatica da schiacciamento.
La Corte ha ritenuto il parere peritale serio, completo e sorretto da un percorso argomentativo razionale, immune da vizi logici, non efficacemente contraddetto dalle deduzioni della difesa. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità sul rinvio per relationem alle argomentazioni del consulente. Le critiche del CTP sono state giudicate ampiamente affrontate nella relazione. È stata respinta la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali.
Il ricorso è stato integralmente respinto, con assorbimento di ogni altra questione. Nulla per le spese di giustizia, in applicazione del principio di gratuità delle cause previdenziali; spese di lite compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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