Errore di identificazione del ministero e sanatoria ex art. 4 l. 260/1958 (Cass. civ. Sez. II n. 7142 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro, entrambi ammessi al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, è sanabile ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260 del 1958, con fissazione di un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, purché l’Avvocatura sollevi la relativa eccezione nella prima udienza indicando il soggetto cui l’atto andava notificato. L’opposizione di cui all’art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non è un mezzo d’impugnazione limitato dai motivi di censura, ma un rimedio a spettro ampio che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria. La nullità della notificazione del decreto non ne giustifica la declaratoria di inefficacia, che può pronunciarsi solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente.
Il Fatto
Un privato proponeva ricorso ex art. 3 l. n. 89 del 2001 davanti alla Corte d’appello per ottenere un equo indennizzo per la durata irragionevole di una procedura fallimentare. La Corte d’appello accoglieva la domanda e condannava al pagamento il Ministero della Giustizia, benché il ricorso fosse stato proposto e notificato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I due ministeri proponevano opposizione, eccependo l’erronea individuazione del soggetto passivo e l’inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di trenta giorni. La Corte d’appello, alla prima udienza, ordinava la notificazione degli atti al Ministero della Giustizia e respingeva l’opposizione. Avverso tale decreto i ministeri ricorrevano per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione del principio del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché sull’asserita inoperatività dell’art. 4 l. n. 260 del 1958 nella fase monitoria del rito Pinto.
Il Collegio ricorda che l’ingiunzione prevista dall’art. 3 della l. n. 89 del 2001 non ha carattere di definitività: contro di essa è proponibile l’opposizione al collegio ex art. 5-ter, che non è un’impugnazione limitata ai motivi di censura ma un rimedio processuale ad ampio spettro, che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda, senza limitazione di temi.
Quanto all’erronea evocazione di un ministero in luogo di un altro, la Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’art. 4 della l. n. 260 del 1958 è applicabile quando l’errore d’identificazione riguardi distinte soggettività di diritto pubblico patrocinate dall’Avvocatura dello Stato. In forza del principio di effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta alla rimessione in termini, con esclusione di ogni stabilizzazione degli effetti dell’atto notificato al soggetto sbagliato.
La Corte esclude poi che la nullità della notificazione del decreto possa fondare una declaratoria di inefficacia, soggetta allo stesso principio del rito monitorio: la nullità rileva solo per l’opposizione tardiva, mentre l’inefficacia può pronunciarsi unicamente in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente.
Nella specie, la Corte d’appello ha quindi correttamente ritenuto la domanda sanata ex art. 4 l. n. 260 del 1958 e ha legittimamente assegnato il termine per la rinotifica al fine di consentire la difesa nel merito del Ministero della Giustizia. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori somme in favore della controricorrente e della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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