Opposizione ex art 170 dPR 115/2002 rimedio generale contro decreti di liquidazione (Cass. civ. Sez. II n. 13511 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione disciplinata dall’art. 170 d.P.R. 115/2002 non è funzionale alle sole contestazioni del quantum della liquidazione, ma costituisce rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione ed è pertanto esperibile anche per contestare i presupposti della liquidazione stessa. Ne consegue che il giudice dell’opposizione può verificare incidentalmente l’inidoneità dell’istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato, senza necessità di autonoma revoca del provvedimento di ammissione. L’istanza di ammissione è redatta a pena di inammissibilità secondo i requisiti dell’art. 79 d.P.R. 115/2002, con specifica determinazione del reddito complessivo secondo le modalità dell’art. 76. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea deve corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente.
Il Fatto
Un avvocato e il suo assistito, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, ricorrono per la cassazione del decreto con cui il Tribunale di Bologna ha annullato, in accoglimento dell’opposizione del Ministero, il precedente decreto di liquidazione del compenso per l’attività svolta nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, nel quale l’assistito era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il decreto impugnato era stato emesso dal Tribunale di Bologna quale giudice del rinvio, dopo che la Corte di legittimità aveva cassato la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ministeriale. Il Ministero aveva dedotto la violazione dell’art. 79 d.P.R. 115/2002 per mancanza di idonea autodichiarazione e certificazione sui redditi. I ricorrenti propongono cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si censura la violazione degli artt. 383, comma 3, e 384 cod. proc. civ. per avere il Tribunale ritenuto vincolante la precisazione contenuta nell’ordinanza di rinvio. Il motivo è inammissibile per difetto di concreto interesse, poiché pone una questione astratta sulla natura di quella precisazione.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. I ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia annullato il decreto di liquidazione senza revocare quello di ammissione, prospettando una tesi sull’ambito applicativo dell’art. 170 d.P.R. 115/2002 opposta a quella già espressa dalla Corte. Il Collegio ribadisce che l’opposizione ex art. 170 è rimedio generale, non limitato alle contestazioni del quantum. Richiama sul punto Cass. Sez. 6-2, ordinanza n. 33562 dell’11.11.2021, secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è soggetta al rimedio dell’opposizione ex art. 170. Il decreto impugnato non ha revocato l’ammissione, ma ha incidentalmente verificato l’inidoneità contenutistica dell’istanza.
Il quarto motivo è inammissibile. L’art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002 impone una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni di reddito, con specifica determinazione del reddito complessivo. Quanto alla parte in cui i ricorrenti prospettano una diversa realtà di fatto sul contenuto dell’istanza, il motivo oppone una ricostruzione accertata dal Tribunale e non deduce la violazione di legge. La Corte ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 157 del 10.06.2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, nella parte in cui non consente al cittadino extracomunitario, in caso di impossibilità di produrre la documentazione consolare, di produrre una dichiarazione sostitutiva. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che l’istante non aveva presentato né la certificazione consolare né una dichiarazione sostitutiva completa.
Il quinto motivo, relativo alla legittimazione passiva, è infondato. L’opposizione ministeriale, volta all’annullamento del decreto di liquidazione emesso in favore dell’avvocato e quindi alla negazione di un suo diritto patrimoniale, vedeva il difensore come parte legittima e necessaria. Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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