Errore di percezione degli atti di causa e revocazione, non omesso esame (Cass. civ. Sez. III n. 18410 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia della falsa percezione di circostanze risultanti dagli atti, che il giudice di merito abbia supposto in contrasto con essi, integra errore di fatto di tipo revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e non l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il vizio che consiste nell’aver assunto a fondamento della decisione un fatto contrastante con gli atti e le documentazioni di causa è rimedio esperibile davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, non in sede di legittimità. Perché si configuri l’omesso esame rileva la mancata valutazione di una circostanza fattuale che sarebbe dovuta ricadere nel giudizio di fatto, non la percezione erronea di un dato già acquisito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Pescara, il professionista che aveva eseguito una cura ortodontica di disallineamento dentale mediante applicazione di faccette lumineers, chiedendo il risarcimento del danno. Il convenuto aveva chiamato in causa la società assicuratrice. Acquisito il fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo, il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda.

La Corte d’appello territoriale, in parziale accoglimento dell’appello dell’attore, aveva riconosciuto l’ulteriore somma per la periodica sostituzione delle faccette applicate sui denti che non avevano bisogno del trattamento, liquidando la voce di danno in misura determinata dividendo il costo complessivo per il numero dei denti trattati. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omesso esame di fatto decisivo e controverso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che la corte territoriale avesse diviso per diciassette denti la somma necessaria alla sostituzione delle faccette, senza considerare il dato accertato dal consulente tecnico d’ufficio, secondo cui i denti trattati erano quindici. Aggiungeva che tra i denti trattati vi erano anche quattro canini, con la conseguenza che la cura non necessaria avrebbe riguardato otto denti e non quattro.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, operando una netta distinzione sul piano qualificatorio. Ciò che il ricorrente denunciava non era l’omesso esame di un fatto storico, ossia la mancata valutazione di un’ulteriore circostanza fattuale che sarebbe dovuta ricadere nel giudizio di fatto, ma la falsa percezione di due circostanze risultanti dagli atti.

Secondo la prospettazione del ricorso, la corte territoriale avrebbe supposto due fatti in contrasto con gli atti di causa: il numero dei denti trattati e l’assenza, tra gli stessi, di quattro canini. Inoltre, sulla base dell’esposizione contenuta nel ricorso, non risultava che su tali circostanze fosse insorta controversia fra le parti.

Ne è conseguito che il vizio denunciato integra un errore di fatto di tipo revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. L’istanza di revocazione va proposta innanzi alla corte territoriale, quale giudice che ha pronunciato la sentenza.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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