Responsabilità dell’inquinatore e azione di regresso nel giudicato (Cass. civ. Sez. III n. 2106 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla responsabilità di un soggetto per l’inquinamento di un sito, anche in forza di una autonoma ratio decidendi non impugnata, osta all’azione di regresso dello stesso soggetto verso i terzi chiamati in causa. L’azione di rivalsa prevista dall’art. 263 del d.lgs. n. 152/2006 spetta, infatti, soltanto al proprietario non responsabile dell’inquinamento e a chi abbia spontaneamente provveduto alla bonifica. Chi è stato accertato responsabile, anche solo per avere omesso di impedire i depositi altrui, è privo di legittimazione attiva e non può invocare la solidarietà di cui all’art. 2055 cod. civ., ormai coperta da prescrizione.
Il Fatto
Una società acquista nel 1967 un’area già utilizzata per l’allevamento e come discarica di rifiuti solidi urbani, autorizzata dai Comuni confinanti sino alla saturazione. Dopo l’acquisto, la società vi deposita materiali e veicoli danneggiati e, nel 1991, cede il terreno a una seconda società. Quest’ultima, scavando per costruire, rileva la contaminazione e avvia la bonifica, durante la quale fuoriescono biogas. Il Comune e la Provincia ordinano alla prima società il monitoraggio e la bonifica.
La cessionaria ottiene in primo grado la condanna della prima società al rimborso delle spese di bonifica, confermata in appello. Un successivo giudizio, promosso per le spese ulteriori di estrazione dei biogas, vede la prima società chiamare in causa i Comuni e gli eredi degli originari proprietari. Il Tribunale di Torino rigetta le domande di manleva e, con sentenza definitiva, condanna la società al rimborso; la Corte d’Appello di Torino conferma. La società ricorre in Cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta il nodo del giudicato esterno formatosi nel precedente giudizio, con il quale era stata accertata una responsabilità autonoma della società, sia per avere direttamente inquinato, sia per avere omesso di impedire i depositi di terzi. Il ricorso sostiene che quel giudicato riguardasse solo l’inquinamento metalmeccanico. La Corte respinge la tesi: la sentenza di primo grado si basava su due distinte rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, e quella relativa all’omesso controllo non è stata specificamente impugnata.
Ne deriva che il giudicato copre la responsabilità della società, e che il richiamo a un passaggio della decisione di primo grado sulla irrilevanza causale dell’attività dei precedenti proprietari è un mero obiter, privo di valore rispetto alla ratio fondata sulla condotta inquinante della società. La Corte richiama il principio per cui solo il proprietario incolpevole non è tenuto al risarcimento (Cass. Sez. Un. n. 3077/2023).
Il punto decisivo è la qualificazione dell’azione di regresso. La Corte osserva che essa è quella prevista dall’art. 263 del d.lgs. n. 152/2006, poiché quella ex art. 2055 cod. civ. è stata dichiarata prescritta in modo definitivo. La norma riserva la rivalsa al proprietario non responsabile e a chi abbia spontaneamente provveduto alla bonifica. Di conseguenza, chi è ritenuto responsabile dell’inquinamento, anche solo in parte, non ha azione di rivalsa verso i terzi. Il fatto che il giudicato precedente lasci aperta la responsabilità di altri non esclude quella della società.
Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili: attengono ad accertamenti in fatto non sindacabili in sede di legittimità, o censurano capi autonomi della decisione di appello non impugnati. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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