Esclusione per gravi illeciti professionali e sindacato estrinseco del giudice (TAR Campania n. 8167 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inaffidabilità professionale dell’operatore economico, ai fini dell’esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali, è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante, i cui confini sono segnati dalla sola idoneità dei fatti a minare l’integrità o l’affidabilità del concorrente. Il sindacato del giudice amministrativo ha pertanto valenza estrinseca e si limita a verificare l’assenza di evidenti travisamenti del reale, di macroscopici vizi di motivazione o di assoluta irragionevolezza dell’opzione espulsiva rispetto ai fatti come apprezzati dalla stessa amministrazione. Il principio di proporzionalità impone di valutare l’idoneità della condotta a giustificare l’esclusione, ma non consente al giudice un controllo di merito, restando il vaglio circoscritto alla congruità e non contraddittorietà dell’istruttoria. Non assumono rilievo decisivo né l’ascrivibilità materiale delle inadempienze alle consorziate esecutrici, stante la responsabilità solidale del consorzio, né l’adozione di misure di self-cleaning ritenute non decisive dalla stazione appaltante.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente, consorzio stabile con oltre centotrenta aziende, ha impugnato l’esclusione disposta per gravi illeciti professionali dalla procedura aperta indetta per l’affidamento dei lavori di sviluppo sostenibile e transizione digitale di un mercato agro-alimentare, segnatamente con riferimento al lotto n. 1. L’esclusione è stata adottata con provvedimento del marzo 2025.
Con istanza cautelare il consorzio ha ottenuto l’accoglimento ai fini del riesame della propria posizione e, in sede di ottemperanza, la stazione appaltante ha confermato il giudizio di inaffidabilità con verbale trasmesso nel giugno 2025. Il consorzio ha quindi impugnato l’aggiudicazione medio tempore intervenuta e, con due atti per motivi aggiunti, ha censurato anche la determinazione conclusiva, deducendo profili di illegittimità derivata e autonoma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, muovendo dalla premessa che la fattispecie del grave illecito professionale è connotata da un’ampia discrezionalità della stazione appaltante, delimitata dalla sola attitudine dei fatti a incidere sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale assume carattere estrinseco e non può spingersi sino a una verifica di merito.
Il collegio ha ritenuto infondata l’eccezione secondo cui il contraddittorio, essendo intervenuto dopo l’aggiudicazione, avrebbe di per sé violato i canoni di imparzialità, buona fede e correttezza. Si tratta, secondo il tribunale, di mera asserzione priva di riscontro, non essendo il ritardo del riesame idoneo a dimostrare la condizionalità dell’esito.
Quanto al merito, il giudice amministrativo ha valorizzato l’analiticità e la non stereotipia della motivazione ministeriale, che esamina e supera i singoli rilievi censorei e dà conto delle circostanze rilevanti e del loro impatto sull’affidabilità. Non emerge alcuna valutazione erronea o fondata su fatti irrilevanti in relazione alle plurime risoluzioni contrattuali poste a base del giudizio espulsivo, così come non emergono profili di irragionevolezza o contraddittorietà.
Il TAR ha poi chiarito che la riconduzione materiale delle inadempienze alle consorziate esecutrici non è decisiva, poiché il consorzio e le consorziate sono responsabili solidalmente verso la stazione appaltante e la consorziata coinvolta nella pregressa commessa ben può essere diversa da quella designata nella nuova procedura.
Infine, sul principio di proporzionalità, il collegio ha osservato che il considerando 101 della direttiva 2014/24/UE esige che la valutazione dell’esclusione facoltativa ne sia presieduta, ma aggiunge che casi ripetuti di lievi irregolarità possono far sorgere dubbi sull’affidabilità dell’operatore. La discrezionalità risulta ulteriormente rafforzata dal d.lgs. n. 36 del 2023, che ha enucleato il principio della fiducia quale criterio interpretativo. Il sindacato resta quindi sul piano della non pretestuosità della valutazione, non della sua condivisibilità. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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