Cessazione materia contendere per accesso atti gara dopo ostensione tardiva (TAR Campania n. 8170 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, osta integralmente la documentazione richiesta con istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., l’interesse del ricorrente risulta soddisfatto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 4, cod. proc. amm.. La circostanza che la pretesa sia stata soddisfatta solo dopo l’instaurazione del giudizio non preclude la declaratoria, ma incide sulla regolazione delle spese. La compensazione è giustificata dal pronto adempimento dell’amministrazione alla richiesta di accesso, che esclude la soccombenza sostanziale della parte pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, esclusa con riferimento al lotto 4 da una procedura di gara bandita dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania per la fornitura di derrate alimentari agli istituti penitenziari, impugnava il provvedimento di esclusione e, in via successiva, l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Proponeva inoltre motivi aggiunti e un’istanza di accesso all’offerta tecnica della aggiudicataria, depositata in giudizio il 3 ottobre 2025.
L’amministrazione resistente opponeva un diniego parziale, poi superato con la comunicazione del 12 novembre 2025, con cui veniva ostesa tutta la documentazione richiesta. La ricorrente, con memoria del 17 novembre 2025, dava atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa e chiedeva la condanna alle spese. Il thema decidendum si concentra quindi sulla sola istanza di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la controversia sull’accesso è divenuta priva di oggetto per effetto dell’ostensione integrale intervenuta prima della decisione. La ricorrente ha infatti rappresentato che l’amministrazione ha consegnato tutta la documentazione richiesta, con ciò conseguendo l’utilità alla quale l’istanza era preordinata.
Il riferimento normativo è l’art. 35, comma 4, cod. proc. amm., che impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’interesse del ricorrente sia stato soddisfatto nel corso del giudizio. Nel caso di specie la sopravvenienza è integrale e definitiva, e non residua alcuna utilità ulteriore dalla pronuncia sulla legittimità del diniego iniziale.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene di compensarle. La scelta si fonda sul pronto adempimento dell’amministrazione alla richiesta di accesso: il comportamento della parte pubblica, pur successivo al deposito della domanda giudiziale, è stato collaborativo e tempestivo, così da escludere una piena soccombenza sostanziale.
La soluzione conferma l’indirizzo per cui la cessazione del contendere sull’accesso non è esclusa dalla circostanza che l’ostensione sia intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio; la diversa modulazione della regolazione delle spese riflette la valutazione del comportamento processuale delle parti. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.