Escussione del pegno del terzo datore ha effetto solutorio e genera surrogazione (Cass. civ. Sez. III n. 18368 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’escussione del pegno da parte del creditore pignoratizio ha effetto solutorio: essa comporta l’adempimento di un debito altrui, che non si realizza mediante un atto di pagamento del garante, ma attraverso la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene costituito in garanzia. Solo dal pagamento del creditore garantito consegue il diritto di rivalsa del terzo datore di pegno verso il debitore principale, ovvero la surrogazione di diritto ex art. 1203 n. 3 cod. civ. È pertanto errata la decisione che, negando valore solutorio all’escussione del pegno per l’assenza di un atto qualificabile come pagamento in senso stretto, preclude al terzo datore la surrogazione. Quando il ricavato del pegno è imputato dalla banca a un debito diverso da quello garantito, il danno è riconducibile a tale diversa imputazione.

Il Fatto

Una società, già terza datrice, aveva costituito in pegno, a garanzia di un mutuo fondiario acceso da altra società del medesimo gruppo, un credito portato da una polizza assicurativa. La banca mutuante escusse il pegno e imputò la somma incassata a un debito diverso, e solo in parte agli interessi del mutuo.

La società datrice agì in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di surrogazione nella posizione del debitore principale. Il Tribunale accolse integralmente la domanda; la Corte d’appello di Venezia, in riforma, rigettò la pretesa. Il fallimento della società datrice propose ricorso per cassazione affidato a undici motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto preliminare, per ragioni logiche, l’esame del sesto motivo, che investe l’esclusione, da parte della sentenza impugnata, dell’effetto solutorio dell’escussione del pegno. Proprio su tale esclusione si fondava la principale ragione dell’accoglimento dell’appello della banca.

Il motivo è stato giudicato fondato. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Cass. n. 23561 del 2.08.2023, che a sua volta richiama Cass. n. 17046 del 11.08.2016 e Cass. n. 17477 del 12.10.2012), dichiarandosi pienamente adesiva all’orientamento secondo cui la prelazione pignoratizia comporta l’adempimento di un debito altrui, che non si realizza mediante un atto di pagamento del garante, come avviene nella fideiussione e nelle obbligazioni solidali, bensì mediante la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene costituito in pegno, attraverso il prelievo della somma dovutagli e il conseguente pagamento del debito originario.

Con riferimento al caso concreto, la Corte ha osservato che l’esclusione dell’effetto solutorio non è coerente con tale consolidata giurisprudenza, posto che le affermazioni nel senso dell’equiparazione della soddisfazione sul pegno al pagamento risalgono a oltre un ventennio (Cass. n. 8778 del 04.09.1998). La Corte territoriale ha quindi errato nel subordinare l’effetto solutorio alla necessità di un atto qualificabile come pagamento in senso stretto.

Tale impostazione aveva precluso alla datrice di esercitare la surrogazione nei confronti della banca, la quale si era a sua volta insinuata nel passivo fallimentare della terza datrice d’ipoteca. La banca, versando l’importo della polizza su un conto corrente della debitrice principale a copertura di passività diverse dal mutuo fondiario, era risultata ancora insoddisfatta di quanto dovutole a titolo di rimborso del mutuo.

La causazione del danno è stata pertanto ricondotta alla diversa imputazione della somma costituita in pegno ed escussa a un debito diverso da quello garantito, restando sfornita di fondamento l’affermazione dell’insussistenza di un diritto al risarcimento. Il sesto motivo è stato accolto, con assorbimento dei restanti, in quanto attinenti a questioni dipendenti o da riproporre in sede di rinvio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché si attenga al principio dell’effetto solutorio dell’escussione del pegno.

Nota della Redazione

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