Imposta di registro in misura fissa solo per l’edilizia residenziale pubblica (Cass. civ. Sez. V n. 21785 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e nell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, sono di stretta interpretazione e operano solo per gli atti e contratti funzionali alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo IV della legge n. 865/1971, non anche per l’edilizia convenzionata e agevolata del titolo V né per i programmi edificatori privati, ancorché convenzionati con il Comune. Il beneficio non è stato abrogato dall’art. 10 d.lgs. 23/2011, che ha espressamente escluso dalla soppressione le agevolazioni riferite agli atti di cui all’art. 32 citato. Ne consegue che il conferimento in società di un immobile estraneo all’operazione di riqualificazione urbana è soggetto a imposta di registro proporzionale. In tema di impugnazione, la sospensione straordinaria dei termini per le controversie definibili non è cumulabile con la sospensione feriale nei casi di coincidenza dei relativi periodi.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata e alcuni eredi proponevano ricorso davanti alla CTP di Roma avverso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativo al conferimento in società di una porzione di proprietà immobiliare, attuato in esecuzione di una convenzione urbanistica stipulata con il Comune. I contribuenti sostenevano che l’atto dovesse scontare l’imposta in misura fissa, trattandosi di operazione collegata alla cessione gratuita di aree al Comune.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo il trasferimento sottoposto a condizione sospensiva, rappresentata dal rilascio del permesso di costruire. La CTR del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre i contribuenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente, la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti. Il termine semestrale per impugnare decorreva dal deposito della sentenza di appello; ad esso andavano aggiunti undici mesi per effetto della sospensione straordinaria prevista dalla l. n. 197/2022 come modificata dal d.l. n. 34/2023. La Corte ribadisce che tale sospensione, come già statuito per la sospensione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, non è cumulabile con la sospensione feriale dei termini processuali nei casi di sovrapposizione dei periodi. L’eccezione è pertanto respinta.
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver la CTR esteso l’esame all’operazione complessivamente programmata con il Comune. Il motivo è infondato: dal ricorso introduttivo emergeva che il thema decidendum aveva ad oggetto sin dall’origine l’intera operazione complessivamente considerata, ragion per cui i giudici di appello non eccedettero i limiti della domanda.
Con il secondo motivo l’Agenzia denunciava la violazione delle norme sull’imposta di registro, per non aver la CTR considerato che il verbale assembleare era successivo di nove mesi rispetto alla convenzione urbanistica e che solo una parte del terreno era stata ceduta gratuitamente al Comune. Il motivo è fondato.
La Corte ricostruisce la sequenza temporale degli eventi: la convenzione urbanistica con il Comune; la successiva delibera di aumento del capitale sociale mediante conferimento d’immobile; infine l’atto d’obbligo richiamato per dare piena attuazione alla convenzione. L’Ufficio aveva applicato l’art. 4 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, con aliquota proporzionale del 9%.
Secondo la Corte, l’art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601/1973 non è stato abrogato dall’art. 10 d.lgs. n. 23/2011, che ha espressamente escluso dalla soppressione le agevolazioni riferite agli atti previsti da tale norma. Tuttavia, i benefici invocati operano solo per i programmi di edilizia residenziale pubblica del titolo IV della legge n. 865/1971, non per quelli di altra natura, sia pure introdotti da un ente pubblico. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 5, n. 10950 del 2005, Cass., Sez. 5, n. 14800 del 2015, Cass., Sez. 5, n. 30180 del 2017, Cass., Sez. 1, n. 5023 del 1997, Cass., Sez. 5, n. 2925 del 2013 e Cass., Sez. 5, n. 23042 del 2016.
Nel caso concreto, solo la cessione gratuita di una parte del terreno al Comune si poneva in termini di sinallagmaticità rispetto al rilascio dei permessi, mentre il trasferimento della restante parte alla società era estraneo all’operazione di riqualificazione. Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.
Nota della Redazione
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