Eccezione d’inadempimento del curatore al compenso del sindaco (Cass. civ. Sez. I n. 2350 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore del fallimento della società committente, nel giudizio di opposizione allo stato passivo conseguente alla domanda di ammissione del credito al compenso vantato dal sindaco della società poi fallita, è legittimato a sollevare l’eccezione d’inadempimento secondo i canoni propri della responsabilità contrattuale. Egli ha il solo onere di allegare e provare, in relazione alle circostanze del caso, le operazioni gestorie asseritamente contrarie ai principi di corretta amministrazione, che avrebbero imposto al sindaco una diversa condotta. Resta a carico del sindaco istante l’onere di dimostrare l’esatto adempimento del dovere di vigilanza, mediante la prova della rispondenza della propria condotta al modello professionale richiesto dalla situazione concreta. L’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. non è subordinata all’accertamento del danno, né richiede la gravità dell’inadempimento posta a fondamento della risoluzione.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società respinge la domanda di ammissione al passivo, in via privilegiata, del credito al compenso maturato da un professionista che aveva ricoperto la carica di sindaco della società fallita. A fondamento del rigetto il giudice pone la mancanza di prova dell’attività svolta, della pattuizione del compenso e, comunque, l’assenza di una utile attività di vigilanza su una società da tempo in crisi.
Il professionista propone opposizione. Il tribunale accoglie l’opposizione e dispone la variazione dello stato passivo, escludendo la carenza di vigilanza e ritenendo non dimostrata l’incidenza causale delle omissioni sull’aumento della massa passiva. Il curatore ricorre per cassazione con quattro motivi; il professionista resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono ritenuti fondati. Il tribunale, pur avendo correttamente affermato che la vigilanza dei sindaci non si estende alla verifica della convenienza delle scelte gestionali ma riguarda la legittimità delle scelte e la correttezza dei procedimenti decisionali, ha poi escluso l’inadempimento limitandosi a rilevare la mancata prova del nesso causale e l’avvenuta presa d’atto dell’incremento dell’indebitamento. Così facendo ha illegittimamente omesso di considerare il principio più volte affermato dalla Corte.
Il curatore del fallimento è legittimato a sollevare l’eccezione d’inadempimento, anche quando la corrispondente azione si sia prescritta, secondo i canoni della responsabilità contrattuale. Il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, limitandosi all’allegazione dell’inadempimento altrui; il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. SU n. 13533 del 2001). Un criterio, questo, applicabile anche all’art. 1460 c.c.: il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento o l’inesatto adempimento, spettando a chi ha agito provare l’esatto adempimento (Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 3527 del 2021).
Nel caso del sindaco, il curatore ha il solo onere di allegare e provare le operazioni gestorie contrarie alla corretta amministrazione (art. 2403, comma 1°, c.c.); spetta al sindaco provare di aver adeguatamente vigilato, attivando con la dovuta diligenza i poteri-doveri inerenti alla carica (art. 2407, comma 1°, c.c.). I sindaci non esauriscono i propri compiti nel mero espletamento burocratico delle attività indicate dalla legge, ma devono ricercare il più consono strumento di reazione, secondo il modello già delineato da Cass. n. 18770 del 2019, che ha chiarito come l’inerzia del sindaco integri di per sé la responsabilità, restando a suo carico la prova di non aver avuto alcuna possibilità di attivarsi utilmente.
Il fatto che le obbligazioni dei sindaci siano obbligazioni di mezzi e non di risultato non esime dalla verifica della concreta idoneità funzionale delle prestazioni svolte. Il diritto al compenso, previsto dall’art. 2402 c.c. e corrisposto anno per anno, non implica il raggiungimento del risultato perseguito, ma richiede che il giudice di merito accerti l’effettiva idoneità delle prestazioni a conseguirlo (Cass. n. 36071 del 2022; Cass. n. 13207 del 2021). Il dovere di vigilanza si estende al regolare svolgimento dell’intera gestione, a tutela dell’interesse dei soci e dei creditori sociali (Cass. n. 2772 del 1999; Cass. n. 5287 del 1998), e la configurabilità dell’inosservanza può prescindere dall’individuazione di specifici comportamenti in contrasto, essendo sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione né reagito ad atti di dubbia legittimità (Cass. n. 32397 del 2019; Cass. n. 16314 del 2017; Cass. n. 13517 del 2014).
Infine, l’eccezione d’inadempimento non è subordinata alla presenza dei presupposti richiesti per la risoluzione e per il risarcimento del danno, ossia rispettivamente la gravità e la dannosità dell’inadempimento (Cass. n. 12719 del 2021). Il decreto impugnato, avendo escluso l’inadempimento senza valutare se e in quale misura il sindaco avesse effettivamente vigilato sulle operazioni dedotte e documentate dal curatore, si è posto in contrasto con tali principi ed è cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Como in differente composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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