Esecuzione del giudicato e astreinte nel termine di sessanta giorni (TAR Campania n. 5170 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro integra l’inadempimento sanzionato dall’art. 114 cod. proc. amministrativo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine, e per il caso di ulteriore inerzia nomina il commissario ad acta. Su richiesta di parte, la penalità di mora è dovuta per ogni violazione o ritardo successivo e, nei giudizi di pagamento di somme, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 621/2024 del 7 giugno 2024 del Tribunale di Benevento, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrisponderle la somma di euro 1.500 mediante buono elettronico, oltre spese di giudizio.

Premesso il passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente ha denunciato l’inerzia dell’amministrazione. Ha quindi chiesto che la sezione ordinasse l’esecuzione fissando un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza allegare elementi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha qualificato il ricorso come volto all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha rilevato che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento né ha dedotto ragioni impeditive.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato e accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero di procedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, della scadenza del termine dato all’amministrazione.

Il Collegio ha poi esaminato la domanda di condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amministrativo. La norma consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è pari agli interessi legali.

L’amministrazione è stata quindi condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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