Crediti verso ente dissestato e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 5164 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta in giudizio. All’organo straordinario di liquidazione non compete, in tema di ammissione alla massa passiva, alcun potere discrezionale o autoritativo: i provvedimenti adottati hanno valore paritetico-ricognitivo. Ne segue che qualsiasi verifica, anche solo parziale, sulla bontà del credito vantato verso l’ente locale dissestato è preclusa al giudice amministrativo e spetta al giudice ordinario. La controversia sulla certezza del credito involge un diritto soggettivo e va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Una società cooperativa ha impugnato la deliberazione con cui la Commissione straordinaria di liquidazione di un comune ha disposto la non ammissione alla massa passiva del credito dalla stessa vantato. Il provvedimento negava l’inserimento perché la documentazione prodotta non consentiva di valutare autonomamente le ragioni di certezza del credito, mancando l’attestazione degli uffici comunali sulla regolare esecuzione dei servizi e sull’eventuale pagamento, totale o parziale.

La ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e la violazione di plurime disposizioni del d.lgs. n. 267/2000, segnatamente in tema di attività dell’organo di liquidazione, di potere di intervento e di obbligo di accantonamento dei crediti derivanti da sentenze esecutive. L’organo straordinario, costituitosi, ha chiesto la reiezione del gravame, eccependo in via preliminare l’inammissibilità sotto distinti profili, tra cui il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce su controversie sovrapponibili e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il criterio di riparto non dipende dalla prospettazione delle parti, ma dal petitum sostanziale, che si identifica soprattutto in ragione della causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della posizione dedotta e individuata sui fatti allegati e sul rapporto giuridico sottostante.

Nella specie il ricorso è stato promosso dal soggetto che si afferma creditore dell’amministrazione comunale, dunque titolare di un diritto soggettivo a realizzare i propri crediti. La controversia investe la certezza del credito: lo si ricava dalla stessa motivazione del diniego, che lamenta l’impossibilità di valutare le ragioni di certezza, e dalla replica della ricorrente, che rivendica l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.

Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui ogni verifica sulla bontà del credito di cui si chiede l’inserimento nel piano di rilevazione delle passività è preclusa al giudice amministrativo, spettando al giudice ordinario (Cons. Stato, Sez. IV, n. 493/2015). Il presupposto è che all’organo straordinario di liquidazione non compete alcun potere discrezionale o autoritativo in materia di ammissione alla massa passiva, neppure nelle procedure semplificate, avendo i suoi provvedimenti valore paritetico-ricognitivo.

La funzione dell’organo è di mera rilevazione-accertamento, governata da canoni oggettivi tecnico-giuridici e non da un potere di scelta tra opzioni diverse in funzione dell’interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. V, n. 417 del 2018). Nella fattispecie è chiara la natura di diritto soggettivo della pretesa azionata: la ricorrente non lamenta violazioni procedurali correlabili a un interesse legittimo, ma la compromissione del proprio diritto di credito.

Il giudice amministrativo dichiara pertanto il difetto di giurisdizione e afferma la giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria competente per territorio, con applicazione dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. ai fini della riproposizione della domanda. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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