Spese di lite: la compensazione va motivata con ragioni specifiche; la “complessità dell’accertamento tecnico” non basta (Cass. lav. 17912/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 17912 del 4 giugno 2026 (R.G. 13086/2023), camera di consiglio del 26 maggio 2026 — Presidente Tricomi, Relatore Gandini.

Il principio di diritto

La compensazione delle spese di lite (art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo risultante dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) è ammessa in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; queste ultime devono essere indicate nella motivazione, riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il controllo. Il richiamo alla mera “complessità dell’accertamento tecnico”, non spiegata, non soddisfa tali principi.

Il fatto

Il Tribunale di Cosenza, all’esito del procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ., omologava la sussistenza del requisito sanitario per l’assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dalla domanda; compensava però per metà le spese di lite “attesa la complessità dell’accertamento tecnico”, ponendo le restanti a carico dell’INPS.

La parte privata ricorreva per cassazione con due motivi, il secondo dei quali diretto contro la compensazione delle spese; l’INPS resisteva con controricorso.

La motivazione

Esaminato per primo il motivo sulla compensazione, la Corte lo ritiene fondato. Dopo la riforma del 2014 e la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. consente la compensazione solo nelle ipotesi nominate o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che vanno però motivate con riferimento a specifiche circostanze della controversia e non con formule generiche (Cass. n. 14589/2025; Cass. n. 273/2023). L’obbligo di motivazione discende dall’art. 111, sesto comma, Cost.

Nel caso concreto, il riferimento alla “complessità dell’accertamento tecnico” postula una complessità che non viene in alcun modo spiegata dal giudice di merito, sicché non è dato comprendere quali siano le ragioni della compensazione: ciò integra la violazione di legge denunciata. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, e cassa la sentenza con rinvio al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso magistrato.

Implicazioni pratiche

Anche quando la parte vince nel merito — qui il riconoscimento dell’invalidità civile — la compensazione delle spese non è rimessa alla libera discrezione del giudice: fuori dai casi nominati serve una motivazione ancorata a circostanze concrete e specifiche della causa.

Formule di stile come “complessità dell’accertamento tecnico”, “natura della controversia” o “novità della questione” non bastano se non spiegate: chi si vede compensare le spese pur avendo ragione ha un motivo di ricorso solido. È un principio di diritto processuale generale, qui applicato in materia di invalidità civile davanti alla Sezione Lavoro.

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