Esenzione ICI fabbricati rurali: rileva la classificazione catastale (Cass. civ. Sez. V n. 1875 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’ICI per i fabbricati rurali segue il criterio della determinazione catastale: ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione con attribuzione della categoria A/6 o D/10, e non la concreta strumentalità dell’immobile all’attività agricola. Solo il fabbricato iscritto come rurale, per riconosciuta ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 9 D.L. n. 557/1993, non è soggetto all’imposta ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207/2008 e dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992. Ove l’immobile sia iscritto in categoria diversa, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione impugnare l’atto di classamento. La retrodatazione quinquennale degli effetti della variazione catastale non opera per le domande presentate prima del 14 maggio 2011.
Il Fatto
Il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società cooperativa avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva respinto il ricorso della contribuente proposto contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso ICI per le annualità dal 1998 al 2004.
La questione riguarda un fabbricato utilizzato per attività connesse a quelle agricole, iscritto in categoria catastale diversa fino all’annualità 2009, quando la contribuente ha presentato domanda di variazione per l’attribuzione della categoria D/10.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendoli fondati, e assorbe il terzo, formulato in via subordinata. Il punto di partenza è che la Commissione tributaria regionale ha dato rilievo alla concreta destinazione agricola del fabbricato, trascurando il dato della classificazione catastale.
Il Collegio ribadisce che l’esenzione segue il criterio della determinazione catastale. Per dimostrare la ruralità è rilevante l’oggettiva classificazione con attribuzione della relativa categoria, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 18565/2009 e da un indirizzo consolidato richiamato nel provvedimento. Ne deriva che, se l’immobile è iscritto in categoria diversa, spetta al contribuente impugnare il classamento, restando altrimenti assoggettato all’imposta.
La Corte passa poi alla disciplina della retrodatazione. L’art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 70/2011 ha consentito ai contribuenti di presentare, entro il termine poi prorogato, domanda di variazione per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10, sulla base di un’autocertificazione attestante i requisiti di ruralità in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente. L’art. 13, comma 14-bis, D.L. n. 201/2011 e l’art. 2, comma 5-ter, D.L. n. 102/2013 hanno precisato che tali domande producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente quello di presentazione.
Poiché la domanda non può risalire a un anno diverso dal 2011, il quinquennio coperto dall’efficacia retroattiva dell’annotazione è costituito dagli anni dal 2006 al 2010. Ne consegue che una domanda di variazione presentata nel 2009, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, non poteva valere per il quinquennio antecedente, dovendosi escludere l’efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande anteriori al 14 maggio 2011.
In difformità da tale principio, e senza considerare il fatto decisivo della presentazione della domanda nel 2009, il giudice di appello ha riconosciuto l’esenzione estendendola retroattivamente alle annualità 2002-2004. La Corte accoglie quindi i motivi, cassa la sentenza e, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando il ricorso introduttivo della contribuente, con compensazione delle spese di merito e condanna della controricorrente alle spese del grado.
Nota della Redazione
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