Ricorso per cassazione inammissibile per difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. I n. 4785 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che manchi completamente dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile. Tale carenza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né mediante l’esame di altri atti processuali, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Il requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. impone l’indicazione specifica e puntuale di tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la sentenza impugnata.
Il Fatto
Le amministrazioni statali convenivano in giudizio una società e un comune per ottenere la restituzione, previo ripristino dei luoghi, di aree di loro proprietà asseritamente occupate senza titolo, oltre al risarcimento del danno da spossessamento. Dopo la sentenza non definitiva di accoglimento delle domande restitutoria e ripristinatoria, il tribunale rigettava ogni pretesa con la sentenza definitiva.
La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione della parte pubblica e condannava società e comune, in solido, al ripristino e al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. Seguiva un primo ricorso per cassazione, definito con ordinanza di cassazione con rinvio che censurava i criteri di liquidazione del danno. La corte distrettuale, in sede di rinvio, rideterminava il danno sulla base del valore venale del bene. Avverso tale sentenza la società proponeva nuovo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente la questione di ammissibilità, rilevando che il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità manca completamente dello svolgimento dei gradi di merito precedenti all’ordinanza di rinvio. Dalla lettura dell’atto non è possibile evincere alcun elemento in ordine alla necessaria esposizione sommaria dei fatti di causa.
Il ricorso riproduce pedissequamente i soli motivi già oggetto di accoglimento nella precedente ordinanza, di cui viene riportato il solo stralcio relativo ai motivi accolti. Anche il richiamo alla sentenza di appello impugnata è parziale e non consente piena cognizione dei fatti di causa. Il mero richiamo all’ordinanza di rinvio e lo stralcio di motivazione della sentenza impugnata non bastano a ritenere l’atto ammissibile.
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11308 del 22.05.2014, secondo cui il ricorso privo dell’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile, e la successiva conferma di Cass. Sez. I n. 6611 del 01.03.2022. Viene altresì evocato il precedente di Cass. Sez. L n. 15808 del 12.06.2008 in tema di autosufficienza.
Tali carenze comportano l’inammissibilità integrale del ricorso, con conseguente impossibilità per la Corte di esaminare la fondatezza delle censure sulla errata quantificazione del danno. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle amministrazioni resistenti; le spese sostenute dal comune aderente al ricorso sono dichiarate irripetibili. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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