Esenzione imposta successione e integrazione del controllo societario (Cass. civ. Sez. V n. 18732 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, d. lgs. n. 346 del 1990 per i trasferimenti di partecipazioni sociali a favore dei discendenti spetta anche quando l’integrazione del controllo si realizza sommando le quote già detenute dai beneficiari a quelle oggetto di trasferimento. Il riferimento all’art. 2359, primo comma, cod. civ. non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta tra titolari delle quote e soci, né impedisce che il controllo sia esercitato attraverso una comunione ereditaria di azioni. La ratio della norma è di favorire l’effettivo passaggio generazionale dell’impresa, con riconoscimento del beneficio in capo ai discendenti che acquisiscono o integrano il controllo.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di rettifica e liquidazione con cui negava ai contribuenti l’esenzione dall’imposta di successione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, d. lgs. n. 346 del 1990. I contribuenti impugnavano l’atto e ottenevano ragione in primo grado, con annullamento dell’avviso.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la spettanza del beneficio. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione deducendo un unico motivo, affidato alla falsa applicazione dell’art. 3, comma 4-ter, d. lgs. n. 346 del 1990 e dell’art. 2359 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. I contribuenti resistevano con controricorso, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare di tardività e la ritiene infondata. Il giorno di scadenza dei sessanta giorni dalla notifica della sentenza cadeva di sabato; per l’art. 155, terzo e quinto comma, cod. proc. civ. la scadenza si spostava al lunedì successivo. Sommando i nove mesi di sospensione previsti dall’art. 6, d. l. n. 119 del 2018, il termine finale cadeva nel gennaio 2020, sicché il ricorso notificato il 14 gennaio 2020 risultava nei termini.

Nel merito, la Corte conferma la lettura della norma operata dai giudici tributari. La ratio dell’art. 3, comma 4-ter, d. lgs. n. 346 del 1990 consiste nel far beneficiare dell’esenzione i trasferimenti che consentono di acquisire o integrare il controllo della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, cod. civ. L’integrazione del controllo può quindi avvenire anche quando i beneficiari detenevano già parte delle quote, che sommate a quelle trasferite conferiscono loro il controllo.

La Corte richiama il proprio precedente Sez. V n. 7429 del 17.03.2021, che ha riconosciuto l’esenzione per i patti di famiglia solo quando il trasferimento consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo e i beneficiari si impegnino a proseguire l’attività per almeno cinque anni. In caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio spetta a condizione che i diritti siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.

La presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce il controllo della società. La norma, osserva la Corte, non distingue il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta tra comproprietari delle quote e singoli soci per il controllo. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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