Esenzione IMU terreni agricoli richiede possesso del fondo e iscrizione previdenziale (Cass. civ. Sez. V n. 34038 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la riduzione d’imposta prevista dall’art. 13, comma 8-bis, del d.l. n. 201 del 2011 e la successiva esenzione disciplinata dall’art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019 postulano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, l’iscrizione nella previdenza agricola e il possesso del fondo. La norma di interpretazione autentica dell’art. 78-bis, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, applicabile retroattivamente all’art. 1, comma 705, della l. n. 145 del 2018, consente che la qualifica di coadiutore familiare non sia di per sé ostativa, purché il coadiutore continui a partecipare all’impresa con i requisiti di abitualità e prevalenza e il proprietario mantenga l’iscrizione previdenziale. In mancanza del possesso in capo al coadiutore e dell’iscrizione del proprietario pensionato, la disciplina agevolativa non trova applicazione.
Il Fatto
Un pensionato agricolo e coltivatore diretto ha impugnato diversi avvisi di accertamento IMU notificati da un Comune per gli anni 2010-2014. L’ente aveva qualificato come edificabili due terreni del contribuente, inseriti in zona C5 da una variante al piano regolatore del 2010, richiedendo una differenza d’imposta annua.
Il ricorrente ha sostenuto la natura agricola dei fondi, effettivamente coltivati da lui e dal figlio convivente, anch’egli coltivatore diretto. La C.T.P. e poi la C.T.R. hanno respinto le difese, valorizzando l’assenza di corrispondenza di titolarità tra proprietario e conduttore dell’azienda agricola e l’acquiescenza alla variante urbanistica non impugnata. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono trattati congiuntamente, per l’identità della questione sottesa. Il primo denuncia la violazione dell’art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020 e dell’art. 1, comma 705, della l. n. 145 del 2018, di cui si invoca l’efficacia retroattiva; il secondo censura la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver la C.T.R. considerato pacifici i fatti non contestati dal Comune.
La Corte ricostruisce anzitutto il regime dell’edificabilità. In tema di ICI, ma con principio estensibile all’IMU, dopo l’art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005 e l’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, l’edificabilità di un’area si desume dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dagli strumenti attuativi (Cass. n. 6384 del 2025). L’imposta non è però esigibile quando il terreno risulti destinato ad attività agricola.
Il ricorrente ha dedotto di aver ottenuto, con delibera consiliare del 2016, lo stralcio del fondo dal nuovo P.R.G.. Da ciò la Corte trae la conseguenza che, alle date d’imposta interessate, il bene non risultava agricolo e restava suscettibile di imposizione, in virtù del dato catastale di edificabilità, fino allo stralcio del 2016.
Il nucleo del ragionamento riguarda la fruibilità soggettiva dell’esenzione. Ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone iscritte negli elenchi comunali e soggette all’obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e malattia. La Corte cost. n. 87 del 2005 ha ritenuto non irragionevole l’esclusione dal beneficio dei pensionati, che non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.
Gli orientamenti più recenti, richiamati dalla Corte (Cass. n. 30456 del 2024 e Cass. n. 13131 del 2023), ammettono che l’iscrizione previdenziale integra una presunzione relativa di diretta e abituale coltivazione e che la qualifica di coadiutore non è di per sé ostativa. Nel caso concreto, tuttavia, non è provato che il figlio possedesse i terreni né che il padre fosse iscritto alla gestione previdenziale agricola. L’assenza del possesso in capo al coadiutore esclude in radice la qualifica agevolata, difettando il collegamento tra fondo e attività agricola. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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