Esenzione IMU solo per uso diretto e gratuito dell’immobile (Cass. civ. Sez. V n. 17967 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU (e di ICI), l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma. L’esenzione può estendersi all’utilizzo indiretto solo qualora la concessione in godimento a favore di altro ente collegato al primo nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali sia del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione. La locazione onerosa, quand’anche a canone modesto, esclude il beneficio, non essendovi equivalenza tra corrispettivo tenue e corrispettivo simbolico. Nel processo tributario, inoltre, le spese processuali non possono essere liquidate in favore del contumace vittorioso, che non ha sopportato alcun carico difensivo.

Il Fatto

La contribuente impugnava davanti alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento con cui il Comune le aveva richiesto il pagamento dell’IMU per l’annualità 2014, relativa a un immobile costruito per l’erogazione di servizi sanitari. La proprietaria deduceva di aver concesso l’immobile in locazione all’ente sanitario e di non essere, perciò, destinataria dell’imposta in forza dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo inapplicabile l’esenzione perché il soggetto passivo non era l’ente sanitario ma la proprietaria privata, che dall’immobile traeva una finalità economica mediante la riscossione dei canoni. La CTR Campania confermava il rigetto, sottolineando che la contribuente non svolgeva direttamente l’attività sanitaria e percepiva un reddito non minimo né simbolico. Proponeva quindi ricorso per cassazione la contribuente, articolato in due motivi; il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per essere stata condannata al rimborso delle spese del secondo grado nonostante il Comune fosse rimasto contumace in quel giudizio. Il motivo è fondato. La Corte ribadisce che la condanna alle spese ha il proprio fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale a chi abbia dovuto svolgere attività processuale per ottenere il riconoscimento di un proprio diritto; essa non può pertanto essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha sopportato alcun carico.

Il principio vale anche nel processo tributario, come confermato dall’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte richiama sul punto Sez. 3 n. 16786 del 2018, Sez. 6-3 n. 16174 del 2018, Sez. 6-5 n. 12195 del 2018 e Sez. 3 n. 7361 del 2023. Nel giudizio di cassazione la violazione dell’art. 91 c.p.c. integra un errore rilevabile ictu oculi, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., e come tale emendabile. Il Comune non si era costituito nel grado di appello e non era comparso all’udienza, come emerge dal verbale.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che l’immobile era adibito sin dall’origine all’erogazione di servizi sanitari. Il motivo è infondato. L’esenzione, norma agevolatrice di stretta interpretazione, compete in caso di utilizzo diretto del bene per attività non commerciali e si estende all’utilizzo indiretto solo quando la concessione sia del tutto gratuita.

Nel caso di specie difettano tre presupposti indefettibili: la veste pubblica dell’ente possessore, il collegamento strumentale dell’utilizzatore con il concedente e la natura gratuita della concessione. La Corte richiama Sez. 5 n. 34772 del 2022, Sez. 5 n. 12495 del 2014, Sez. 5 n. 25508 del 2015 e Sez. 6-5 n. 8964 del 2020, ove si è escluso che la tenuità del canone valga a qualificarlo come simbolico. Da ultimo si nega la revocazione prospettata dal Comune, poiché un errore valutativo sugli atti sottoposti al controllo della Corte si risolve in un inesatto apprezzamento, qualificabile come errore di giudizio (Sez. 1 n. 5326 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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