Omessa distrazione delle spese: il rimedio è la correzione degli errori materiali (Cass. civ. Sez. II n. 20072 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. L’istanza di distrazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. costituisce un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese processuali, sicché la sua omissione integra un errore emendabile. Il procedimento di correzione è in armonia con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. e consente di conciliare la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo con rapidità la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile ex art. 391-bis cod. proc. civ. anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Il Fatto
Il difensore di un ricorrente aveva chiesto la correzione dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione, rigettando il ricorso, aveva condannato la parte al pagamento delle spese di lite senza disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, nonostante la richiesta formulata nel controricorso.
Con provvedimento presidenziale era stata fissata l’adunanza in camera di consiglio per l’adozione del provvedimento sull’istanza. Gli originari ricorrenti sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione dell’assenza di un’espressa indicazione legislativa sul rimedio da attivare quando il giudice ometta di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese. A fronte di questa lacuna, la soluzione viene individuata attraverso un’interpretazione orientata alle conseguenze, che conduce al procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Il presupposto teorico è la qualificazione dell’istanza di distrazione come mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. Nel prevederla, l’art. 93 cod. proc. civ. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo, ex art. 1188 cod. civ., come destinatario del pagamento delle spese processuali. Da qui la conseguenza che l’omessa statuizione sulla distrazione, non diversamente dal difetto di pronuncia su un elemento accessorio della condanna, è emendabile con lo strumento correttivo.
La Corte valorizza, sul piano sistematico, il raccordo con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che richiama il procedimento di correzione per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore. Il rimedio, inoltre, è reputato idoneo a conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, assicurando con rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo.
Sul piano dell’ambito applicativo, la Corte afferma che il procedimento di correzione è esperibile ex art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, richiamando a sostegno Cass. SU 16037/2010 e Cass. 12437/2017.
L’istanza è pertanto dichiarata ammissibile e, nel caso concreto, accolta, poiché nel controricorso il difensore aveva effettivamente richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. La Corte dispone che nell’ordinanza oggetto di correzione sia aggiunta, nel dispositivo, la frase di distrazione in favore dell’avvocato, qualificato antistatario, e che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento da correggere.
Nota della Redazione
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