Esenzione Irpef alle vittime del dovere su ogni trattamento pensionistico (Cass. civ. Sez. V n. 15056 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 estende alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati l’esenzione dall’Irpef prevista per le vittime del terrorismo. Il beneficio ha natura soggettiva e riguarda tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, senza che sia necessaria alcuna correlazione tra la pensione e l’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status. La lettera della disposizione richiama i trattamenti pensionistici “spettanti” alle vittime del dovere e non quelli derivanti dall’evento lesivo. Esclusa la necessità di una pensione privilegiata, non trovano applicazione i limiti dell’interpretazione estensiva o analogica delle norme agevolative.
Il Fatto
Un soggetto, riconosciuto equiparato a vittima del dovere con invalidità complessiva dell’11 per cento, chiedeva il rimborso della maggior Irpef trattenuta sulla propria pensione per l’anno 2017, invocando l’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 e l’equiparazione legislativa tra vittime del dovere, vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.
Emesso il diniego dell’ufficio, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, qualificando il beneficio come soggettivo e svincolato dalla forma della pensione, privilegiata o meno, e dalla correlazione con l’evento. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione; resisteva il contribuente e si costituiva l’INPS con ricorso incidentale adesivo.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, rilevando che l’Agenzia censura proprio l’interpretazione delle norme applicate dai giudici di merito, e non si limita a reiterare i motivi d’appello. Nel merito, i ricorsi principale e incidentale sono dichiarati infondati.
Il percorso argomentativo muove dalla lettera dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, che estende i benefici fiscali ai “trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti”. Poiché le leggi richiamate regolano la nozione di vittima del dovere e non trattamenti pensionistici, i richiami normativi valgono solo a delimitare i destinatari dell’estensione. La disposizione, quindi, si riferisce a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare alcuna correlazione con l’evento che ha determinato lo status.
Nessun argomento contrario si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi. L’esenzione di cui all’art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998 e quella dell’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004 non subordinano il beneficio alla correlazione della pensione con l’evento lesivo. Anche l’aumento figurativo dell’anzianità contributiva previsto dal comma 1 non è legato alla pensione maturata a seguito dell’evento.
Quanto all’interpretazione sistematica, la Corte esclude che l’esenzione attribuisca alle vittime del dovere un beneficio maggiore rispetto a quello delle vittime del terrorismo, poiché anche per queste ultime l’esenzione riguarda il trattamento pensionistico in quanto tale. In tal senso depongono la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 453/E del 2008 e la soppressione, per effetto della legge finanziaria per il 2007, del trattamento fiscale di minor favore già riservato alle invalidità inferiori all’80 per cento.
La conclusione è coerente con la giurisprudenza di legittimità richiamata: le Sezioni Unite n. 7761 del 2017, sulla necessaria analogia della misura del beneficio esteso, e le pronunce n. 19789, n. 29549 e n. 28051 del 2023, sulla decorrenza dei benefici fiscali dall’1.01.2017. I ricorsi sono quindi respinti, con condanna dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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