Demansionamento permanente e nuovo art. 2103 c.c. nel licenziamento per g.m.o. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15700 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il demansionamento del lavoratore costituisce illecito permanente, che non si cristallizza per effetto del giudicato che abbia accertato il diritto alle mansioni superiori: la condotta contra jus si rinnova per tutta la sua durata e impedisce il decorso della prescrizione fino alla sua cessazione. Ne consegue che il testo dell’art. 2103 cod. civ., come sostituito dall’art. 3 d.lgs. n. 81/2015, è applicabile ratione temporis alle condotte successive alla sua entrata in vigore. Tuttavia, l’applicabilità della nuova disciplina non legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando la protratta inottemperanza al giudicato abbia collocato il lavoratore, in via illecita, nelle mansioni inferiori di cui si assume la soppressione: in tal caso difetta il nesso causale con la sopravvenuta riorganizzazione aziendale. In tema di tutela, accertata l’insussistenza del fatto, va sempre applicata la sanzione reintegratoria, a prescindere dalla valutazione sull’eccessiva onerosità del rimedio.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente dal 2003 di una società di vigilanza privata, aveva ottenuto con sentenza del Tribunale di Milano il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel III livello del CCNL di settore con mansioni di capoturno, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Dopo un primo licenziamento per perdita di appalto, era stato reintegrato il 29 luglio 2015, ma la società lo aveva nuovamente adibito a servizi di mero piantonamento e vigilanza, corrispondenti al IV livello, da ultimo presso un ipermercato.

Cessato l’appalto, la società ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 26 febbraio 2020. Il Tribunale e, in sede di reclamo, la Corte d’appello di Milano hanno dichiarato il recesso illegittimo, applicando la tutela reintegratoria. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del demansionamento come illecito permanente, già affermata in un proprio precedente. Il protrarsi di una situazione illegittima non può essere inteso come acquiescenza del lavoratore, e la pretesa risarcitoria si rinnova finché perdura l’evento dannoso.

Su questa premessa, la Corte corregge ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. l’errore di diritto della Corte territoriale, che aveva ritenuto la situazione di illecito “cristallizzata” alla data del 25 giugno 2015, di entrata in vigore del nuovo art. 2103 cod. civ. Poiché la fattispecie non si era esaurita, la nuova norma è applicabile, tanto nel primo quanto nel secondo comma.

Tale applicabilità non basta però a rendere legittimo il recesso. La Corte esclude la riconducibilità delle mansioni assegnate a quelle del III livello previste dall’art. 31 del CCNL Vigilanza Privata del 2013, che richiede autonomia operativa e coordinamento di oltre trenta guardie. Esclude inoltre la “salvezza” del diritto alle effettive mansioni del terzo livello, perché il lavoratore non aveva mai svolto in via continuativa tali compiti: quanto era avvenuto dipendeva dalla protratta inottemperanza al giudicato.

Quanto al profilo causale, la Corte rileva il difetto di nesso tra la riorganizzazione aziendale comunicata dal gennaio 2019 e la soppressione del posto. Il posto era stato attribuito al lavoratore per effetto di un comportamento illecito protratto, ben anteriore alla riorganizzazione e da essa indipendente.

Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili per la doppia conforme di cui all’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato le diverse ragioni di fatto delle due decisioni, oppure sono infondati o assorbiti. Quanto alla tutela, la Corte ribadisce che, accertata l’insussistenza del fatto, la sanzione reintegratoria va sempre applicata, essendo irrilevante ogni valutazione di eccessiva onerosità, secondo i principi delle sentenze della Corte cost. n. 59/2021 e n. 125/2022. I ricorsi riuniti sono rigettati, con condanna della società alla rifusione delle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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