Carenza di motivazione su esenzioni IMU: la Cassazione cassa con rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 33295 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento IMU è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali — identificazione catastale, valore imponibile, aliquota e imposta liquidata per ciascun immobile — e di contestarne l’an e il quantum. Non sussiste l’onere del Comune di motivare specificamente sulla insussistenza di ogni possibile esenzione, poiché è onere del contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta. Nel giudizio di legittimità la Corte può decidere il merito in luogo del rinvio quando la questione è di puro diritto; tuttavia, il giudice di appello che ometta ogni pronuncia sulle contestazioni documentate relative all’alienazione, alla demolizione o alla ricostruzione degli immobili incorre nel vizio di omessa motivazione. L’esenzione per i fabbricati merce presuppone, a pena di decadenza, la presentazione della dichiarazione, non potendo essere sostituita dalla conoscenza aliunde dei presupposti da parte dell’ente.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di impresa individuale di costruzioni, impugnava un avviso di accertamento emesso da un Comune per omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2013, su una pluralità di immobili qualificati come beni merce, per un importo complessivo di oltre venticinquemila euro. Dopo l’istanza di accertamento con adesione rimasta senza riscontro, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione.
Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, deducendo violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 218/1997, difetto di motivazione dell’atto impositivo, omessa pronuncia su domande ed eccezioni, violazione dell’art. 53 Cost. e degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992. L’ente impositore resisteva con controricorso e memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, rigettandolo. Per i tributi non armonizzati, tra i quali rientra l’IMU, l’obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale non sussiste per gli accertamenti c.d. a tavolino, salvo che una specifica norma di legge lo imponga. La giurisprudenza costituzionale richiamata — Corte cost. n. 47 del 2023 — ha ribadito che la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo resta affidata alle scelte del legislatore. Parimenti infondata è l’eccezione relativa all’accertamento con adesione, poiché la scelta di invitare il contribuente alla definizione transattiva è riservata all’amministrazione.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Il ricorrente censurava la congruità della motivazione dell’avviso senza trascriverne i passi: ciò viola il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., trattandosi di atto amministrativo la cui legittimità non è ricostruibile aliunde. Nel merito, l’indicazione analitica delle unità immobiliari, con rendite, dati catastali, aliquote e imposta liquidata, soddisfa i parametri dell’art. 7 della legge n. 212/2000. La Corte esclude che l’amministrazione debba esporre le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.
Decisivo è invece il terzo motivo, accolto nei limiti di cui in motivazione. La Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non sussiste quando la decisione implichi una statuizione implicita di rigetto, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Le censure relative all’obbligo dichiarativo e all’onere probatorio del contribuente sono coperte da rigetto implicito, conformi all’orientamento costante secondo cui l’esenzione presuppone la dichiarazione, che non può essere sostituita dalla conoscenza aliunde del Comune. Per le contestazioni relative agli immobili alienati, demoliti o in corso di costruzione, però, la sentenza impugnata si è astenuta da ogni accertamento, senza spiegare il pagamento per alcuni immobili né l’alienazione e ricostruzione di altri.
Il quarto motivo resta assorbito dal parziale rigetto del terzo. Il quinto è infondato, poiché l’ente impositore vittorioso nel merito non era onerato dell’appello incidentale per riproporre eccezioni e difese, essendo sufficiente la riproposizione ai sensi degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/1992. Il sesto motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non essendo state trascritte le controdeduzioni della parte resistente. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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