Inammissibile in Cassazione la censura sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14446 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che, pur formalmente deducendo violazione o falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo, censura in realtà la selezione e la valutazione delle prove, attraverso ampi riferimenti ai documenti prodotti e alle deposizioni testimoniali. Una simile critica è proponibile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., calibrati sull’omesso esame di un fatto storico decisivo. È altresì inammissibile il motivo che investe una sola delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, senza censurare l’altra, idonea da sola a sorreggere il dispositivo. La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova, non il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Il Fatto
Il lavoratore originario aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento in area professionale superiore per il periodo dall’1.3.1992 al 30.11.1996 e in area quadri direttivi dal dicembre 1996 al settembre 2009, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno da demansionamento per il periodo successivo.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, accogliendo l’eccezione di prescrizione e confermando il rigetto nel merito. Gli eredi del lavoratore hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, con cui si denunciavano la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell’art. 2103 c.c., oltre che delle norme del CCNL di categoria. I ricorrenti lamentavano che la Corte territoriale avesse dichiarato la prescrizione senza esaminare i documenti relativi alle lettere interruttive e non avesse valutato la documentazione e le prove testimoniali sulle mansioni superiori.
Il Collegio rileva che i motivi, nonostante la formale deduzione di violazione di legge, censurano la selezione e la valutazione delle prove. Tale critica è inammissibile in sede di legittimità, salvo i ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il primo motivo, ove inteso come denuncia di una svista della Corte d’appello sulla mancata produzione del fascicolo di parte, prospetta un errore revocatorio ed è parimenti inammissibile.
Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili perché si risolvono in una mera asserzione contrappositiva alle statuizioni d’appello, di cui non colgono la ratio decidendi. I giudici di secondo grado avevano rilevato che l’impugnazione aveva investito solo una delle due autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado, cioè la mancata prova del demansionamento, mentre nessuna censura era stata rivolta all’altra, relativa alla mancata prova del danno.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte precisa che essa presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova e ricorre quando il giudice utilizzi prove non acquisite o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello legale. Nessuna di tali situazioni è rappresentata, essendo unicamente dedotto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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