Esigenze cautelari dopo condanna: la pena severa non basta (Cass. pen. Sez. VI n. 10508 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare applicata contestualmente a una sentenza di condanna, l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. impone di valutare le esigenze cautelari tenendo conto dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. La sola severità della pena irrogata non integra di per sé un elemento sufficiente a fondare il provvedimento: essa deve essere congiuntamente considerata con altri elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidiva. Il giudice della cautela deve dunque verificare l’attualità delle esigenze, con particolare riguardo alla risalenza dei fatti e alla perdita dei collegamenti con il contesto ambientale di riferimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato l’istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato condannato in primo grado alla pena di anni diciassette e mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi contestati.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo un unico motivo per violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente escluso le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga, valorizzando l’entità della pena, l’assenza di ampio presofferto e l’ampiezza dell’accertamento del reato associativo.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricostruendo la portata dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. La norma stabilisce che, contestualmente a una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere taluna delle esigenze indicate nell’art. 274, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che l’ufficio di Procura aveva fondato la richiesta di applicazione della misura su un solo elemento sopravvenuto, ossia la sentenza di condanna a severa pena detentiva, senza indicare alcun ulteriore specifico elemento a sostegno dell’istanza.
Tale elemento, tuttavia, di per sé non è sufficiente a fondare il provvedimento di applicazione della misura cautelare. Esso deve essere valutato, in applicazione della disposizione richiamata, congiuntamente ad altri elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidiva.
Il Tribunale di Catanzaro, secondo la Corte, ha fatto corretta applicazione di tali principi. Ha rilevato che i fatti contestati sono risalenti e che, da allora, non risultano collegamenti con il contesto ambientale in cui sono maturati. Non vi sono dunque elementi da cui desumere l’attualità delle esigenze cautelari, che non possono fondarsi sulla sola condanna a pena severa.
Tale motivazione resiste alle censure contenute nel ricorso, che si limitano a evidenziare come unico elemento sopravvenuto la sentenza di condanna. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.