La convalida del Daspo deve motivare la congruità della durata (Cass. pen. Sez. III n. 839 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice della convalida del provvedimento con cui il Questore impone l’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia in occasione di manifestazioni sportive deve verificare la congruità della durata della misura, quale autonomo presupposto di legalità accanto alle ragioni di necessità ed urgenza, alla pericolosità concreta ed attuale del soggetto e all’attribuibilità delle condotte previste dall’art. 6, legge n. 401 del 1989. La motivazione che si limiti ad affermare la congruità della durata mediante una clausola di stile è carente e non soddisfa il controllo di legalità demandato al giudice. Questi può ridurre la durata ritenuta eccessiva. L’annullamento in parte qua è pronunciamento di natura rescindente e rende ultronea la disamina degli ulteriori motivi.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento del Questore che gli ha imposto, per quattro anni, l’obbligo di presentazione presso la Questura in occasione delle partite della squadra cittadina, in casa e una sola volta fuori casa. La misura contesta al ricorrente di essere assiduo frequentatore dello stadio e membro attivo della tifoseria.

Il ricorso deduce tre motivi: violazione dell’art. 6, legge n. 401 del 1989 e difetto di motivazione sulla durata, prossima al massimo edittale di cinque anni e priva di descrizione del comportamento contestato; compressione del diritto di difesa, per il lasso di tempo ridotto tra notifica e convalida; difetto di motivazione sull’attribuibilità della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte individua i presupposti della convalida del provvedimento questorile: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottarlo; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi dell’art. 6, legge n. 401 del 1989; la congruità della durata della misura.

Su quest’ultimo profilo si concentra il primo motivo, che la Corte accoglie. Il giudice di merito ha ritenuto la durata “congrua” senza altro specificare, ricorrendo a una mera clausola di stile, non idonea a giustificare l’obbligo di presentazione, peraltro non esiguo e prossimo al massimo edittale.

Ne deriva una motivazione carente negli elementi fondamentali del controllo di legalità demandato al giudice della convalida, che può ridurre la durata della misura qualora la ritenga eccessiva. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 9711 del 2024, Sez. III n. 1883 del 2024 e Sez. III n. 9452 del 2022.

Trattandosi di pronuncia di natura rescindente, la Corte dichiara ultronea la disamina degli ulteriori motivi e annulla l’ordinanza limitatamente alla durata delle prescrizioni, con rinvio al Tribunale di Palermo e sospensione, nella parte annullata, del provvedimento questorile. Dispone la comunicazione del provvedimento al Questore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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