Esigenze cautelari e congedo dall’incarico: irrilevanza delle dimissioni (Cass. pen. Sez. V n. 40407 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice di legittimità non rivaluta il merito della vicenda cautelare, ma verifica la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, accertando se il giudice della cautela abbia adeguatamente esposto le ragioni della permanenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari. Il sopravvenuto congedo dell’indagato dalle funzioni di polizia e la cessazione del rapporto di lavoro assumono carattere recessivo rispetto alla reiterazione di condotte penalmente rilevanti, commesse a breve distanza dall’estinzione di una precedente misura domiciliare. La preclusione, in sede cautelare, di una rivalutazione della gravità indiziaria in presenza di un dispositivo di condanna rende irrilevante ogni censura difensiva non specificamente opposta sul punto.

Il Fatto

Il difensore di un indagato, raggiunto da misura cautelare in carcere per reati di corruzione aggravata, associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacenti, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice della cautela ha rigettato l’appello contro la decisione che aveva negato la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari con ausilio elettronico.

La difesa deduce due motivi: da un lato, la mancata considerazione congiunta del sopravvenuto congedo dell’indagato dalle funzioni svolte nella Polizia di Stato e del lungo periodo trascorso in regime carcerario; dall’altro, l’omesso rilievo dell’incensuratezza e della non ripetibilità delle condotte, a fronte dell’enfatizzazione, da parte del giudice, di una condotta tenuta a distanza di quattro mesi — e non di otto giorni — dalla cessazione di una precedente misura domiciliare.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato. In relazione alla natura del giudizio di legittimità, il giudice di legittimità non rivaluta gli elementi cautelari, ma controlla se il giudice della cautela abbia spiegato adeguatamente le ragioni della permanenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, verificando la congruenza della motivazione nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.

Su questa premessa il ricorso è inammissibile nel merito delle censure. L’ordinanza impugnata ha analizzato in maniera congrua tutti gli elementi indiziari, riconducendoli a unità attesa la loro concordanza, e ha ritenuto sussistenti e attuali le esigenze cautelari con motivazione logica e adeguata.

La difesa trascura che le circostanze fattuali prospettate erano già state considerate dai giudici dell’appello cautelare. A fronte dell’estrema gravità dei reati, che denotano un marcato pericolo di reiterazione, il giudice ha evidenziato come il luogo e le modalità di esecuzione proposti per gli arresti domiciliari risultino insufficienti a fronteggiare tale pericolo. Il tutto senza trascurare la preclusione, in sede cautelare, di una rivalutazione della gravità indiziaria in presenza di un dispositivo di condanna, argomento sul quale il ricorrente nulla ha osservato.

Quanto al primo motivo, il giudice della cautela ha valorizzato la partecipazione dell’indagato a distinte associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e a episodi di importazione di cocaina, nonché la commissione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. La ritenuta insussistenza, in sede di merito, di una delle associazioni contestate non inficia né la gravità del quadro indiziario né il profilo cautelare, a fronte della sintomatica ricaduta in condotte penalmente rilevanti a poca distanza dall’estinzione di una pregressa misura domiciliare.

Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto sussistente la proporzione tra il tempo trascorso in restrizione, pari a circa quattro anni, e la condanna inflitta. Ha inoltre evidenziato il carattere recessivo delle dimissioni dal lavoro rispetto alla reiterazione delle condotte, segno di un comportamento poco incline al rispetto delle regole del vivere civile, così confermando l’adeguatezza della custodia in carcere. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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