La vicinanza ai criminali configura colpa grave (Cass. pen. Sez. 4 n. 3946 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione deve valutare, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., se il richiedente abbia concorso a dare causa all’emissione della misura cautelare con un comportamento connotato da colpa grave. Integra tale ipotesi la condotta di chi, pur non risultando responsabile del reato contestato, abbia mantenuto una stretta vicinanza con soggetti risultati stabilmente inseriti in un sodalizio criminale nel periodo della sua operatività, palesando disponibilità a intervenire per risolvere problemi del gruppo e utilizzando un linguaggio criptico in conversazioni intercettate. La valutazione di tali elementi di fatto, se sorretta da motivazione congrua e non illogica, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con ordinanza del 27 maggio 2025, rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da un soggetto che era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, aggravati dalla finalità di agevolazione di un’associazione mafiosa. L’uomo era stato successivamente mandato assolto con sentenza divenuta irrevocabile.
Avverso l’ordinanza reiettiva, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di profili di colpa grave nell’agire del richiedente. In particolare, si contestava l’illogica valorizzazione del contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate, delle quali una, intercorsa tra terzi, sarebbe stata erroneamente riferita al richiedente solo per il nome di un soggetto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno osservato che l’ordinanza impugnata presenta un impianto argomentativo congruo e rispettoso dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia di riparazione per ingiusta detenzione.
La Corte di appello aveva correttamente valorizzato una serie di elementi fattuali dai quali era emersa la condotta gravemente colposa del richiedente: la stretta vicinanza ad alcuni connazionali risultati stabilmente inseriti nel gruppo malavitoso nel periodo della sua operatività; la manifestata disponibilità a intervenire per risolvere problemi del sodalizio, anche mettendo a disposizione l’auto con cui svolgeva attività di tassista abusivo; l’utilizzo di un linguaggio criptico nella conversazione intercettata che lo vedeva come interlocutore. Tali elementi, valutati nella loro complessità, risultavano idonei a esprimere una funzione sinergica rispetto all’adozione della misura cautelare.
Quanto alla conversazione intercorsa tra terzi, il Collegio ha evidenziato che la sua interpretazione, così come quella dell’altra captazione, costituisce una valutazione di merito riservata al giudice della riparazione. La diversa lettura proposta dal ricorrente non poteva essere fatta valere in sede di legittimità, poiché la ricostruzione operata dal giudice di merito non risultava né illogica né contraddittoria.
La Corte ha quindi precisato che la condotta individuata, pur essendo stata ritenuta idonea a escludere il diritto all’indennizzo, non era stata considerata sufficiente, di per sé, a giustificare una pronuncia di condanna, in coerenza con la distinzione tra l’accertamento della colpa grave e la prova della responsabilità penale. Ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
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Nota della Redazione
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