Esigenze cautelari e distanza temporale dai fatti nel narcotraffico (Cass. pen. Sez. VI n. 6733 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto. Esso richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta attraverso un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. La mera rescissione del vincolo associativo, desunta dalla data finale della contestazione, non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In sede di legittimità, il controllo è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, senza revisione degli elementi materiali e fattuali né riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 maggio 2024, ha respinto il riesame proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del G.I.P. di Catania che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è ritenuto gravemente indiziato del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, per aver preso parte a un sodalizio dedito al narcotraffico, soprattutto di cocaina, con base logistica in Giarre.

Il ricorso, affidato a un unico motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione, limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. La difesa rileva che la contestazione è chiusa all’anno 2020, epoca risalente; che l’indagato è stato detenuto senza interruzioni dal gennaio 2021 al dicembre 2023, poi agli arresti domiciliari; che è stato autorizzato ad attività lavorativa e che il suo contegno è stato positivamente valutato dal Magistrato di sorveglianza. Si contesta la ritenuta pericolosità sociale e si deduce disparità di trattamento rispetto al regime meno afflittivo riservato a un coindagato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Gli argomenti del Tribunale sulla perduranza delle esigenze cautelari si incentrano sul rischio di ricaduta nel delitto, ritenuto elevato e concreto. Tale valutazione si fonda sulla professionalità criminale acquisita dall’indagato, attivo nel sodalizio con ruolo di primario rilievo per almeno un anno, e sul contesto di relazioni in cui è inserito, essendo figlio del promotore del gruppo e fratello di un altro sodale; l’abitazione del capo era la base logistica dell’associazione.

La Corte ritiene le argomentazioni del Tribunale non illogiche. Sono stati valorizzati, in senso ostativo all’attenuazione della misura, i precedenti per reati predatori, tra cui un grave fatto di rapina commesso con armi nel 2021. Il giudizio prognostico risulta agganciato a solidi riferimenti sintomatici.

Il ricorrente sollecita in realtà un diverso apprezzamento degli elementi di valutazione. Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, rientrando tali apprezzamenti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame. Il controllo è circoscritto alla verifica della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. U n. 19 del 25.10.1994; Sez. 6 n. 49153 del 12.11.2015).

Sul piano sostanziale, la Corte precisa che l’attualità del pericolo non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta. Con riguardo al reato associativo, la prognosi non si rapporta solo all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma anche alla possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali. Il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non supera la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto al coindagato, le censure non erano state sollevate dinanzi al Tribunale e sono pertanto inammissibili per difetto devolutivo. Nel merito, il coindagato operava in ruolo subalterno rispetto a quello del ricorrente. La posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma, fondandosi la valutazione non solo sulla diversa entità del contributo, ma anche su profili attinenti alla personalità del singolo (Sez. 4 n. 13404 del 14.02.2024). Il rigetto comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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