Il diniego di sequestro probatorio alla persona offesa è inimpugnabile (Cass. pen. Sez. 2 n. 5198 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, al quale il pubblico ministero ha trasmesso gli atti a norma dell’art. 368 cod. proc. pen., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata è sottratto a ogni mezzo d’impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall’art. 568 cod. proc. pen. L’eventuale censura di abnormità del provvedimento, proposta con memoria di replica ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., costituisce motivo nuovo e, come tale, è inammissibile ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il pubblico ministero, avendo ritenuto di non dover disporre il sequestro probatorio richiesto dalla persona offesa dal reato, trasmetteva la relativa istanza al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 368 cod. proc. pen. Il G.i.p., con ordinanza del 18 agosto 2025, rigettava la richiesta della persona offesa. Avverso tale provvedimento, quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, deducendo quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro probatorio presentata dalla parte privata è sottratto a ogni mezzo d’impugnazione. Tale conclusione discende dall’applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall’art. 568 cod. proc. pen., non essendo il provvedimento in questione annoverato tra quelli espressamente impugnabili. Il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento, richiamando i precedenti di Sez. 3, n. 42969 del 2007 e Sez. 6, n. 2881 del 2002.
Con riferimento alla dedotta abnormità del provvedimento, sollevata solo con la memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, trattandosi di un motivo nuovo proposto oltre i termini, con conseguente estensione dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Nel merito, la censura è stata comunque giudicata manifestamente infondata, atteso che l’ordinanza impugnata non è avulsa dal sistema, costituendo espressione del potere attribuito al giudice per le indagini preliminari dall’art. 368 cod. proc. pen., né determina una stasi procedimentale, potendo il pubblico ministero proseguire nelle indagini. Dalla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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