Danno erariale da assunzione dirigenziale con titolo non equipollente: dolo e prescrizione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 259 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. La regola della conoscibilità obiettiva del danno è derogata, in favore della conoscenza effettiva, quando la condotta del responsabile abbia creato una situazione di apparente possesso dei requisiti richiesti, idonea a precludere all’Amministrazione la consapevolezza del pregiudizio subito. Non è riconoscibile alcuna utilitas ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 a fronte di prestazioni lavorative rese da un soggetto privo del titolo di studio prescritto per l’accesso alla qualifica dirigenziale, essendo il contratto affetto da nullità per illiceità della causa. Il danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti va quantificato al lordo delle ritenute fiscali.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato due soggetti per ottenere il pagamento, in favore del Ministero, della somma di euro 569.312,66: l’uno, già dipendente dell’Amministrazione, a titolo di responsabilità principale dolosa; l’altro, Direttore generale del Personale, a titolo di responsabilità sussidiaria gravemente colposa. Il pregiudizio sarebbe derivato dall’avere la prima conseguito l’assunzione in qualifica dirigenziale mediante scorrimento della graduatoria concorsuale, sulla base di dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, in realtà non posseduto né equipollente; e dall’avere il secondo illegittimamente sciolto la riserva apposta sui titoli di ammissione.

La Sezione territoriale aveva rigettato la domanda. In primo luogo ha dichiarato la prescrizione del danno relativo alle differenze stipendiali del periodo 2 marzo 2009 – 18 gennaio 2013, qualificando il pregiudizio come danno a formazione progressiva. Quanto al residuo, ha escluso la configurabilità del danno per essere state di fatto svolte funzioni dirigenziali, con utilitas per il Ministero, e ha negato l’elemento soggettivo. La Procura ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello nei confronti della prima appellata e lo rigetta nei confronti del secondo. Quanto al primo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione non decorre dal solo compimento della condotta illecita, ma dal momento di esteriorizzazione obiettiva del danno, che deve presentare i caratteri della concretezza, dell’attualità e della conoscibilità da parte dell’Amministrazione (art. 2935 c.c.). Nei casi di occultamento doloso, la regola della conoscibilità è però derogata da quella della scoperta, e quindi della conoscenza effettiva (Sez. II App. n. 358/2022; n. 400/2020).

Tale ipotesi ricorre nella fattispecie: l’appellata ha dichiarato in sede di ammissione al concorso di possedere i requisiti del bando, in realtà non equipollenti, e ha ribadito la dichiarazione in sede di assunzione, dopo avere prodotto un certificato relativo a un titolo astrattamente idoneo ma mai conseguito, inducendo così l’Amministrazione a sciogliere la riserva. La condotta decettiva, reiterata nel tempo, ha precluso la consapevolezza del pregiudizio. Il dies a quo va quindi fissato al 6 luglio 2017, data della relazione conclusiva della Commissione d’indagine interna: da tale momento l’azione erariale è tempestiva.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la violazione delle norme imperative poste a presidio del buon andamento e dell’esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, comma 5, e 36 Cost.) comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell’oggetto (art. 1418 c.c.), senza che possa riconoscersi alcuna utilitas dalla prestazione resa in assenza del titolo di studio (Sez. II App. n. 159/2024; n. 7/2022). Irrilevanti gli elogi e le valutazioni positive, poiché la differenza retributiva rispetto alla qualifica di provenienza valorizza già le utilità conseguibili.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ravvisa il dolo in capo alla prima appellata, quale coscienza e volontà di conseguire l’incremento professionale e stipendiale mediante una rappresentazione non veritiera, reiterata nel tempo, del possesso del titolo: la non equipollenza e il mancato conseguimento del titolo asserito risultano dalla nota della Pontificia Università del 30 giugno 2017 e dalla sentenza del giudice amministrativo. Non vale l’affidamento nei controlli dell’Amministrazione, sussistendo un obbligo proprio di rendere dichiarazioni corrispondenti al vero.

È invece assente la colpa grave in capo al Direttore generale: il nesso eziologico è certamente sussistente, avendo egli sciolto la riserva rendendo possibile l’assunzione, ma una valutazione ex ante induce a ritenere ch’egli abbia potuto riporre ragionevole affidamento sulla legittimità del proprio operato, tratto in inganno dalla certificazione prodotta dall’interessata, non immediatamente intellegibile nella sua divergenza dalla realtà. Infine, il danno va quantificato al lordo delle ritenute, secondo il principio delle Sezioni riunite n. 24/2020/QM, ed è precluso il potere riduttivo in presenza di condotte dolose.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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