Nessuna pensione privilegiata per aggravamento accertato dopo la visita collegiale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 233 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la condizione di obiettivo aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio va riferita agli esiti della visita collegiale di riferimento e alla retrostante domanda amministrativa, ancorché le indagini istruttorie ne accertino la consistenza in un momento successivo. Ai sensi dell’art. 183, comma 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, gli accertamenti sanitari volti a constatare l’aggravamento non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda, e il relativo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova istanza. Nel giudizio pensionistico l’aggravamento non può essere accertato in relazione a una data d’insorgenza successiva a quella della domanda, non trovando applicazione l’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., espressamente precluso dall’art. 21 disp. att. c.g.c..
Il Fatto
Il ricorrente, militare di leva nel periodo 1992-1993, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia acustica, con attribuzione di una indennità una tantum pari a due annualità di ottava categoria della Tabella A.
Con successiva istanza di aggravamento chiedeva la concessione della pensione privilegiata. L’amministrazione, in conformità al verbale della CMO di Roma del novembre 2020, constatava l’aggravamento ma negava il trattamento pensionistico, attribuendo solo un ulteriore trattamento indennitario di tre annualità di ottava categoria. Il ricorrente impugnava il decreto ministeriale, chiedendo la pensione privilegiata vitalizia, interessi e rivalutazione, e in subordine un accertamento medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto inquadrato la questione nell’art. 70 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che riconosce il trattamento pensionistico per le infermità già dipendenti da causa di servizio quando risultino di superiore entità, nei limiti del sopravvenuto aggravamento. La censura del ricorrente investiva il giudizio di ascrivibilità, ossia la valutazione medico-legale della misura di invalidazione della capacità lavorativa.
Disposta consulenza tecnica, l’UML presso il Ministero della Salute ha confermato la correttezza della diagnosi e della valutazione operate dalla CMO nel novembre 2020. Ha però rilevato che, dal marzo 2023, le condizioni cliniche mostravano un ulteriore aggravamento, tale da rendere l’infermità ascrivibile all’ottava categoria da quella data.
La Corte ha escluso che tale accertamento potesse fondare la domanda. Ha richiamato il combinato disposto dell’art. 183, comma 4, e dell’art. 70 del d.P.R. n. 1092 del 1973, da cui emerge il principio che la condizione di obiettivo aggravamento va riferita agli esiti della visita collegiale di riferimento e alla retrostante domanda amministrativa. Gli accertamenti sanitari per constatare l’aggravamento presuppongono una nuova domanda, con decorrenza dal mese successivo alla sua presentazione.
Il giudice ha inoltre precisato che nel giudizio pensionistico l’aggravamento non può essere accertato in relazione a una data d’insorgenza successiva a quella della domanda. Non trova applicazione l’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che consente al giudice di valutare autonomamente l’aggravamento intervenuto in corso di causa: tale possibilità è preclusa dalle Sezioni riunite n. 2/QM del 24 gennaio 2002 e trova oggi specifica preclusione nell’art. 21 disp. att. c.g.c.
Escluso l’esame dell’aggravamento successivo alla visita del novembre 2020, per il resto il giudice ha condiviso la valutazione dell’UML, esaustivamente motivata e fondata sull’esame degli atti e sulla visita diretta. L’operato dell’amministrazione è risultato sostanzialmente incensurabile: il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione degli approfondimenti istruttori necessari.
Nota della Redazione
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