Inammissibile il ricorso senza previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 21 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale che riconosce lo status di equiparato alle vittime del dovere ha efficacia costitutiva e non dichiarativa. Ne consegue che la domanda amministrativa volta a ottenere l’esonero dall’imposizione fiscale sul trattamento pensionistico è ammissibile solo se proposta dopo l’acquisizione di quello status. L’istanza presentata in epoca anteriore non instaura validamente il rapporto procedimentale e non legittima l’accesso alla tutela giurisdizionale davanti al giudice contabile. Il ricorso è pertanto inammissibile per assenza della previa domanda in sede amministrativa, restando assorbita ogni questione di giurisdizione. La declaratoria non preclude un nuovo contenzioso, una volta decorso un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda tempestiva.

Il Fatto

Un militare, già in servizio a bordo di unità navali, conseguiva con decreto ministeriale lo status di equiparato alle vittime del dovere, per l’infermità contratta e causalmente connessa al servizio, con concessione della speciale elargizione. Il medesimo aveva in precedenza chiesto, senza successo, l’applicazione dell’esonero dall’imposizione fiscale al proprio trattamento pensionistico diretto: istanza respinta dall’INPS e mai riproposta.

Il ricorrente agiva quindi davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto all’esenzione fiscale sulla pensione e per la condanna dell’ente previdenziale al pagamento dei ratei al lordo delle imposte e delle addizionali. Si costituivano l’INPS, eccependo il difetto di giurisdizione contabile e della propria legittimazione passiva, e l’Agenzia delle Entrate, associandosi all’eccezione e contestando nel merito la spettanza del beneficio.

La Motivazione della Corte

La Sezione applica il principio della ragione più liquida e ritiene assorbita l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione contabile. La decisione si concentra così sul profilo di ammissibilità, che il collegio qualifica come logicamente preliminare.

Il ricorso è inammissibile per assenza della previa domanda in sede amministrativa, condizione legittimante l’accesso alla tutela giurisdizionale. Dagli atti risulta che la richiesta era stata proposta prima del 16 settembre 2025, data di acquisizione dello status prodromico al riconoscimento del diritto azionato.

Il passaggio argomentativo centrale riguarda la natura del provvedimento ministeriale. La Corte afferma che il relativo decreto ha efficacia costitutiva e non dichiarativa: è solo dal momento della sua adozione che l’ente previdenziale è legittimato a instaurare il rapporto procedimentale destinato a concludersi con l’eventuale accoglimento. Correttamente, dunque, l’INPS aveva rigettato l’istanza anteriore, poi non riproposta.

Non è accolta la prospettazione difensiva che invitava a valorizzare l’aspetto sostanziale del diritto all’esonero, invece di quello formale e processuale della mancata domanda preventiva. Secondo la Sezione, una simile lettura legittimerebbe l’accesso diretto al giudice contabile, con gravi difficoltà amministrative per l’Istituto previdenziale, esposto a richieste fondate e infondate. Il collegio richiama il principio generale di preferenza per la soluzione procedimentale idonea a soddisfare la pretesa dell’interessato, anche nell’ottica della riduzione dei tempi processuali.

La declaratoria di inammissibilità non preclude un nuovo contenzioso, con identico petitum e causa petendi, ma solo dopo il decorso di un termine ragionevole dalla presentazione di una nuova domanda amministrativa, questa volta tempestiva. Le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 312 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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