Partecipazioni societarie indirette: parere sfavorevole per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 197 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo sugli atti deliberativi di acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo si indirizza alla motivazione analitica del provvedimento. Il parere è sfavorevole quando l’ente non rappresenta un quadro economico di confronto tra la gestione in house e l’esternalizzazione del servizio, né i costi e i corrispettivi dell’attività che si intende affidare alla società partecipata.
Il Fatto
Il Comune istante sottopone alla Sezione regionale di controllo il proprio atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società affidataria del servizio di igiene urbana. L’operazione, promossa dal gestore del servizio idrico integrato di cui il Comune è socio, consiste nell’acquisto di una quota del capitale della società operativa, funzionale allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta.
All’operazione accedono un piano industriale, relazioni di valutazione, una fairness opinion, un patto parasociale e lo statuto della società. La richiesta rientra tra cinquantatré analoghe, pervenute sul medesimo atto, trattate congiuntamente in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del controllo. L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, configura una peculiare attività di controllo di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti. Il suo oggetto è l’atto deliberativo di acquisizione e il suo bersaglio è la motivazione.
Sul piano del merito, la Corte osserva che l’affidamento del servizio non è contestuale all’acquisto. Il provvedimento è però dichiaratamente preordinato alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house del settore, con previsione dell’affidamento già dal 2026 e crescita progressiva degli abitanti serviti.
Nonostante tali premesse, manca il quadro economico di confronto. Il provvedimento e i suoi allegati non offrono la valutazione comparativa, di carattere quantitativo, tra gestione in house ed esternalizzazione tramite acquisto sul mercato. Difettano i costi annui stimati e i corrispettivi delle attività da affidare.
La Sezione richiama il proprio orientamento, già espresso con le deliberazioni n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024 e n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025. L’onere di motivazione analitica, posto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, esige le ragioni e le finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della gestione diretta o esternalizzata.
Le carenze motivazionali sono ritenute assorbenti degli ulteriori profili critici, tra cui la coerenza con lo statuto del gestore, la sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, d.lgs. n. 175/2016. La Corte esprime parere sfavorevole e dispone la trasmissione al sindaco per l’informazione al consiglio comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.