Parere Corte conti su costituzione società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 148 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, attribuisce alla Corte dei conti una funzione di controllo sui presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione di costituire una società o acquisire una partecipazione, da esercitare prima dell’attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il parametro di scrutinio è l’analitica motivazione richiesta dagli artt. 4, 5, 7 e 8 Tusp, da verificare con riferimento alla necessità della società, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria, ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione, oggettiva — capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario — e soggettiva, riguardante gli effetti dell’operazione sulla situazione finanziaria dell’ente e il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica. Il parere favorevole resta condizionato alla permanenza di tali presupposti e al monitoraggio dell’andamento della società da parte dell’ente socio.

Il Fatto

Il Comune di Mezzane di Sotto ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione della società Newco SpA e ha assunto la qualità di socio. L’operazione, per un valore pari al 5,34% del capitale sociale e un conferimento di euro 24.033,62, si inserisce nell’affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord.

La scelta della forma di gestione era già stata assunta dall’Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord, che ha deliberato l’affidamento in favore della costituenda società per una durata di quindici anni. Il Comune ha quindi subordinato la sottoscrizione della quota al parere della Corte o al decorso del termine di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione di controllo introdotta dalla novella, richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022: il processo di acquisizione della veste di socio si articola in una fase pubblicistica di determinazione della volontà e in una privatistica di attuazione. Lo scrutinio della Corte si colloca nel passaggio tra le due fasi e riguarda i presupposti della scelta.

La fattispecie rientra nelle ipotesi di parere, perché all’esito dell’operazione il Comune assume la qualifica di socio in una nuova società. Sul requisito della competenza, l’atto risulta adottato con delibera del Consiglio comunale, conforme alle modalità dell’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp. I vincoli tipologici e finalistici risultano soddisfatti: l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), Tusp.

Sulle sostenibilità finanziaria, il Comune prende atto del piano economico finanziario asseverato e attesta la copertura dell’investimento nel bilancio di previsione. La Sezione osserva che mancano specifiche indicazioni sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica. La Relazione evidenzia che gli enti soci non dovrebbero intervenire sulla struttura finanziaria della società e che il contratto di servizio contiene strumenti di mantenimento dell’equilibrio; resta in capo all’ente il compito di monitorare l’andamento societario e di operare gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.

Sulla convenienza economica, l’onere motivazionale è assolto per relationem agli atti di settore, con analisi di benchmark su affidamenti tramite gara, fabbisogni standard e dati ISPRA. Sui aiuti di Stato, invece, la deliberazione non risulta motivata; la Sezione se ne dà carico con una precisazione espressa nel dispositivo.

Il parere è quindi positivo allo stato degli atti, con le precisazioni dei paragrafi 3.3 e 3.5, e con disposizione di trasmissione e pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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