Espropriazione: il giudicato sul criterio di calcolo cade con l’illegittimità costituzionale (Cass. civ. Sez. I n. 18678 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula iuris enunciata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. viene meno quando la norma da applicare sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima dopo la pronuncia rescindente. La declaratoria di illegittimità dell’art. 5 bis D.L. n. 333/1992, conv. nella legge n. 359/1992, travolge il giudicato formatosi sul criterio di calcolo dell’indennità di espropriazione, sicché questa va liquidata secondo il valore venale del bene senza alcuna decurtazione. Il credito da fatto illecito è obbligazione di valore e la rivalutazione monetaria va operata fino al momento della liquidazione, ossia fino alla sentenza definitiva che determina la conversione in debito di valuta, non fino alla sentenza di primo grado successivamente riformata.
Il Fatto
La società ricorrente ha subito l’occupazione illegittima, da parte di un comune, di un’area di 4600 mq sulla quale sono stati realizzati una strada e un parcheggio. Dopo una prima sentenza d’appello, una pronuncia di legittimità ha annullato la decisione e ha rimesso la causa alla corte territoriale, diversa composizione, per il ricalcolo dell’indennità.
Il giudice di rinvio ha rideterminato l’indennizzo applicando la riduzione del 40 per cento e ha rivalutato la somma fino alla decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima applicazione della decurtazione e l’erronea cristallizzazione della rivalutazione alla prima decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni: l’incidenza del giudicato sul metodo di calcolo e i termini della rivalutazione del credito risarcitorio. Sul primo punto osserva che la precedente decisione di legittimità, accogliendo il ricorso incidentale dell’ente, aveva ritenuto applicabile la decurtazione del 40 per cento, così formando giudicato sul criterio di quantificazione.
Tale giudicato, tuttavia, risulta travolto dalla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell’art. 5 bis D.L. n. 333/1992. La Corte richiama il principio per cui il giudice di rinvio non è vincolato alla regula iuris quando la norma applicata sia stata abrogata, modificata o dichiarata incostituzionale dopo la pronuncia rescindente, dovendosi applicare il diritto sopravvenuto ai fatti già accertati.
Irrilevante è l’affermazione del giudice di merito secondo cui la dichiarazione di illegittimità troverebbe un limite nel giudicato. Essa è erronea e non coperta da giudicato, poiché la portata del giudicato si legge nel dispositivo e nella motivazione, e in questo caso il dispositivo rimetteva la quantificazione a separata ordinanza, poi materialmente effettuata nella sentenza impugnata.
Quanto alla rivalutazione, la Corte ribadisce che il credito aquiliano è obbligazione di valore e che la conversione in debito di valuta si determina con la sentenza definitiva che opera la liquidazione in valori monetari correnti. La sentenza di primo grado, successivamente riformata, non è idonea a cristallizzare la rivalutazione. Il giudice di rinvio dovrà quindi quantificare l’indennità al valore venale, senza decurtazione, e con rivalutazione fino alla liquidazione.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, e cassa con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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