Mutuo di scopo di gruppo e garanzia: insindacabile l’accertamento sul pegno (Cass. civ. Sez. I n. 4010 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo di scopo finalizzato al consolidamento delle passività di più società di un medesimo gruppo, il giudice di merito può valutare la sostenibilità dell’operazione avendo riguardo alle complessive capacità economiche delle società destinatarie del risultato, senza che ciò comporti l’assunzione di obblighi contrattuali di rimborso in capo a soggetti estranei al finanziamento. La garanzia prestata dal terzo non muta per ciò solo la propria causa in mezzo di pagamento del credito della banca. Le censure che contestano tale accertamento, quando non ne colgono la ratio decidendi, sono inammissibili, perché investono un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca con riguardo a un’operazione complessa: da un lato l’erogazione di un mutuo destinato all’estinzione di pregresse passività di una società del gruppo, dall’altro la prestazione, da parte dello stesso attore, di un pegno su titoli di Stato a garanzia del rimborso del finanziamento.
L’attore aveva domandato l’accertamento della nullità del contratto di pegno per difetto o illiceità della causa, l’annullamento per errore o dolo, la nullità o la simulazione del contratto di mutuo e, in subordine, la risoluzione del pegno per inadempimento della banca. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte di appello aveva rigettato il gravame con sentenza del 15 aprile 2019. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di appello aveva rilevato che il finanziamento era stato concesso per appianare i debiti di tre società del gruppo cui apparteneva la mutuataria e che la sostenibilità del programma negoziale andava apprezzata considerando le capacità economiche complessive di quei soggetti. Su questa premessa il giudice distrettuale aveva escluso la nullità del pegno per difetto o illiceità della causa e la sua funzione di mezzo di pagamento del credito bancario.
Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost., sostenendo che la Corte avesse attribuito rilievo alle capacità reddituali di società estranee al contratto di mutuo. La Corte ricostruisce diversamente il decisum: la sentenza impugnata non ha individuato obblighi in capo alle altre società, ma ha solo supposto che la mutuataria avesse agito per conto del gruppo unitariamente inteso, impiegando la provvista per ripianare il debito complessivo. La mancata aderenza del motivo alla decisione ne determina l’inammissibilità.
Analoga sorte è riservata ai motivi successivi. La censura sulla violazione dell’art. 1372, comma 2, cod. civ. muove dall’errato presupposto di una estensione di obblighi contrattuali a soggetti estranei, laddove la Corte di appello non ha affermato una pluralità di mutuatari. Il terzo motivo, incentrato sull’art. 117, comma 4, t.u.b. e sulla forma scritta ad substantiam, non si confronta con la sentenza, cui è estranea l’affermazione di una pluralità di debitori. Il quarto motivo, che invoca gli artt. 1423 cod. civ. e 117, comma 3, t.u.b., è privo di concludenza, non avendo il giudice attribuito valore a pattuizioni non consacrate per iscritto. Il quinto motivo, sul contratto in favore del terzo ex art. 1411 cod. civ., non rende intellegibile la ricostruzione proposta.
Il sesto motivo, sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., si arresta alla prospettazione di errori valutativi del c.t.u., senza indicare il fatto storico oggetto di discussione e la sua decisività, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Il settimo motivo, sulla causa del pegno, investe un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. L’ottavo, sulla simulazione del mutuo, non coglie la ratio decidendi. Il nono, sulla motivazione apparente, confonde il difetto di sufficienza con l’anomalia motivazionale rilevante, che deve risultare dal testo della sentenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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