Espulsione non tradotta e termine per l’opposizione tardiva (Cass. civ. Sez. I n. 16411 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dal destinatario straniero ne determina la nullità, che può essere fatta valere con l’opposizione tardiva. Il termine per l’opposizione decorre non dalla notifica, ma dal momento in cui lo straniero ha avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento e del rimedio proponibile. Grava sulla pubblica amministrazione l’onere di provare che lo straniero comprende la lingua italiana o altra lingua veicolare in cui il provvedimento è stato tradotto, potendosi ricorrere anche a presunzioni. Il giudice di pace, nel valutare la tempestività dell’opposizione, non può limitarsi a verificare il decorso del tempo tra notifica e deposito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto e il conseguente ordine di allontanamento del Questore. Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che il deposito telematico era avvenuto il 27 febbraio 2024.
Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme sul T.U. Immigrazione e sull’art. 24 Cost. Aveva dedotto l’illegittimità dell’espulsione per mancata traduzione del provvedimento in lingua georgiana e aveva chiesto la restituzione in termini per l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Il Giudice di pace non ha esaminato l’eccezione relativa alla mancata traduzione e al conseguente diritto alla restituzione in termini, limitandosi a dichiarare il ricorso intempestivo. Eppure la questione costituiva uno dei motivi proposti, sul quale l’amministrazione si era difesa sostenendone il carattere pretestuoso.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre il decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero è derogabile solo se l’amministrazione afferma, e il giudice ritiene plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo per la rarità della lingua o l’inidoneità dello stesso alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. n. 3676 del 08/03/2012; Cass. n. 14733 del 14/07/2015; Cass. n. 13323 del 28/05/2018).
Tale deroga è esclusa se si accerta che lo straniero parla e comprende la lingua italiana o altra lingua in cui il provvedimento è stato tradotto, la cd. lingua veicolare. Su questo punto grava l’onere della prova sulla pubblica amministrazione, potendosi ricorrere anche a presunzioni (Cass. n. 24015 del 30/10/2020; Cass. n. 2953 del 31/01/2019).
Costituisce giurisprudenza consolidata che la mancata traduzione del decreto nella lingua del destinatario ne determina la nullità, azionabile con l’opposizione tardiva (Cass. n. 4226 del 19/02/2020). Il termine per l’opposizione decorre solo dal momento in cui lo straniero ha avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento e del rimedio esperibile (Cass. n. 10936 del 26/04/2023; Cass. n. 34355 del 24/12/2024).
Ne consegue che, a fronte della mancata traduzione, il giudice di pace non poteva limitarsi a verificare il decorso del tempo tra notifica e deposito, ma avrebbe dovuto accertare se lo straniero parlasse la lingua italiana o la lingua veicolare e, in caso diverso, da quando avesse avuto piena contezza del provvedimento e del rimedio. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato al Giudice di pace di Torino, in persona di magistrato diverso, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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