Giudicato implicito nel giudizio di rinvio sulla qualifica del lavoratore (Cass. civ. Sez. I n. 5731 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, che ha struttura chiusa, non è consentito alle parti né al giudice di ampliare il thema decidendum. Operano infatti le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con il provvedimento rescindente: le circostanze di fatto non contestate nel giudizio di opposizione, e su cui si è fondata la decisione della Corte, non possono essere rimesse in discussione dal giudice del rinvio. È pertanto precluso al tribunale verificare se il lavoratore abbia fornito la prova di aver svolto le mansioni in ragione delle quali deve essergli riconosciuta l’indennità sin dalla data di assunzione, quando tale circostanza risulti già coperta dal giudicato.

Il Fatto

Un lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro, chiedendo l’ammissione di un credito di complessivi € 10.711,97 a titolo di indennità per lavori nocivi, residuo T.F.R. e premio di produzione. Dopo la cassazione di un primo decreto ad opera della ordinanza n. 19664/2019, il giudizio era riassunto davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che con decreto del 22.5.2020 aveva accolto solo parzialmente l’opposizione.

Il tribunale aveva riconosciuto l’indennità per i lavori nocivi per soli € 905,48 anziché € 7.698,32, ritenendo che dalla documentazione prodotta risultasse l’assunzione della qualifica di operaio resinatore solo da gennaio 2010, con conseguente decorrenza dell’incremento solo da quella data. Il lavoratore ha impugnato il decreto per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato, con il primo motivo, la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., lamentando che il tribunale avesse omesso di considerare come la Corte, con l’ordinanza rescindente, avesse ritenuto incontestata la qualifica di operaio resinatore per l’intero periodo lavorativo, da ottobre 2003 a dicembre 2009, a prescindere da quanto indicato nelle buste paga.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Con l’ordinanza n. 19664/2019 era stata affermata, per non essere in contestazione, tanto la qualifica di operaio resinatore quanto la natura nociva e pericolosa della relativa prestazione. In sede di rinvio, dunque, non solo era impedito alle parti e al giudice di ampliare il thema decidendum, ma operavano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con il provvedimento rescindente.

A sostegno di tale conclusione la Corte richiama un orientamento consolidato, citando Cass. nn. 24357/2023, 13719/2017 e 3330/2015. Ne derivava che era precluso al tribunale verificare se il lavoratore avesse dato prova di aver svolto le mansioni in ragione delle quali doveva essergli riconosciuta l’indennità sin dalla data di assunzione, trattandosi di circostanza non contestata nel primo giudizio di opposizione e ormai coperta dal giudicato.

Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente lamentava, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di motivazione apparente in ordine all’affermata inattendibilità dei testi escussi. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in differente composizione, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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