Recesso del socio pubblico e modifica statutaria riproduttiva di divieto legislativo (Cass. civ. Sez. I n. 14947 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola statutaria di una società mista che vieti il recesso del socio ente locale, in quanto riproduttiva di un divieto legislativamente imposto per la gestione del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti solidi urbani, non introduce alcuna modificazione delle condizioni originarie di partecipazione e non legittima il recesso del socio ai sensi dell’art. 2437, primo comma, lett. e), cod. civ. Il giudice di merito deve verificare la natura discrezionale o meramente ricognitiva della previsione statutaria, ma non può frazionare la facoltà di recesso riferendola a singole attività sociali. Ove la modifica statutaria elimini una causa di recesso disponibile, la verifica va condotta sull’insieme delle attività societarie, non su quelle prese isolatamente.

Il Fatto

Una società a partecipazione pubblica, affidataria del servizio idrico integrato e dei rifiuti solidi urbani per il tramite dell’ambito territoriale ottimale, conveniva in giudizio il Comune socia per contestare l’illegittimità del recesso esercitato dall’ente locale.

Il recesso era stato motivato dalla sopravvenuta modifica dell’art. 30 dello statuto, che aveva eliminato, tra l’altro, la facoltà per il socio pubblico di recedere in caso di cessazione dell’affidamento di tutti i servizi. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 573/2021, aveva invece riconosciuto la legittimità del recesso ai sensi dell’art. 2437, primo comma, lett. e), cod. civ., ritenendo che la clausola modificata avesse natura “disponibile”, perché riferita anche a servizi per i quali l’ente locale manteneva facoltà di scelta.

La Motivazione della Corte

La Sezione I muove dalla premessa condivisa della Corte territoriale: la questione va risolta verificando se la previsione statutaria di recesso fosse espressione di una potestà discrezionale dei soci oppure semplice riproduzione di un obbligo normativo. La funzione della causa di recesso, osserva il Collegio, è quella di offrire al socio uno strumento di tutela quando la maggioranza approvi delibere che modificano significativamente le condizioni originarie o i suoi diritti nella società.

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento: gli artt. 147 e ss. e 199 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 disciplinano la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti sulla base degli ambiti territoriali ottimali, impongono la partecipazione obbligatoria degli enti locali all’autorità d’ambito e prevedono il trasferimento a questa delle relative competenze. Da tale assetto deriva che la clausola statutaria che vieti il recesso dalla società costituita per la gestione di tali servizi si risolve nella riproduzione di un divieto legislativamente imposto.

Ne consegue che l’approvazione di quella clausola non determina nei soci dissenzienti alcun mutamento rispetto alla situazione sulla quale avevano fondato la decisione di investimento e, dunque, non è idonea a far sorgere un diritto di recesso. Il recesso è ammesso solo quando la modifica incida effettivamente sulle condizioni originarie di partecipazione.

Il Collegio dichiara non concludente l’argomento della Corte territoriale, secondo cui la clausola avrebbe contenuto “disponibile” nella parte relativa agli altri servizi pubblici affidati al socio. Una facoltà di recesso limitata ad alcune soltanto delle attività sociali non è configurabile: la verifica va condotta sull’insieme dell’oggetto sociale, non su singoli segmenti.

Il primo motivo è pertanto accolto; il secondo resta assorbito. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito accogliendo la domanda originaria e dichiarando l’illegittimità del recesso. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate per assenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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