Esterovertizione e imposta di registro sul conferimento immobiliare (Cass. civ. Sez. V n. 5003 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione dell’imposta di registro in misura fissa prevista per i conferimenti di beni immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea presuppone l’effettività di tale collocazione estera. Il disconoscimento della sede estera è legittimo quando l’Amministrazione finanziaria provi, anche per presunzioni, che la sede legale è fittizia e strumentale a conseguire un indebito vantaggio fiscale, in assenza di un collegamento effettivo della società con lo Stato estero. La verifica del radicamento territoriale va compiuta caso per caso, valutando il luogo dell’effettiva direzione e dello svolgimento dell’attività economica. In tema di esterovestizione, l’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986 non inverte l’onere probatorio a carico del Fisco, ma gli consente di assolverlo mediante una presunzione fondata su indici. L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è rivisitabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Due contribuenti impugnavano, con separati ricorsi, gli avvisi di liquidazione e di rettifica di valore emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione al conferimento a una società di diritto inglese di beni immobili, dietro attribuzione di azioni di pari valore. L’Ufficio contestava l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 4 della nota IV, parte I, lett. a) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, pretendendo la misura proporzionale, sul rilievo che la società non fosse effettivamente inglese ma italiana.
La CTP di Ferrara accoglieva i ricorsi. La CTR dell’Emilia Romagna, in accoglimento parziale dell’appello dell’Agenzia, riconosceva la natura elusiva dell’operazione e rideterminava solo il valore di alcuni terreni. I contribuenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti sostenevano l’inammissibilità dell’appello cumulativo proposto dall’Agenzia avverso più sentenze relative ad atti distinti. La Corte rigetta la censura, richiamando il consolidato indirizzo di legittimità (Cass. Sez. U. n. 3692/2009, Cass. n. 2102/2016, n. 22657/2014): nel processo tributario l’impugnazione con unico atto di più sentenze è ammissibile, in deroga alla regola generale, quando le sentenze siano espressamente indicate, sussista identità di parti e di rapporto d’imposta e vi sia identità delle questioni di diritto. Nel caso di specie, il medesimo rapporto impositivo contestato a coobbligati e l’identità di ratio decisoria giustificano l’ammissibilità, per ragioni di economicità e di coerenza, evitando conflitti di giudicati.
Il secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, riguardano le condizioni di applicabilità dell’agevolazione. La Corte osserva che la previsione dell’imposta in misura fissa si confronta con i principi della Direttiva 2008/7/CE, secondo cui i conferimenti sono tassabili nello Stato membro della sede della direzione effettiva della società al momento dell’operazione.
Richiamando Cass. n. 5537/2023 e Cass. n. 16697/2019, il Collegio ribadisce che l’esterovestizione è configurabile quando la società, avente in Italia la sede dell’amministrazione, localizza la residenza fiscale all’estero al solo fine di fruire di una legislazione più vantaggiosa. La CTR ha dato conto che la sede londinese era fittizia e priva di collegamento effettivo con lo Stato estero, poiché la gestione degli immobili richiedeva presenza e attività nel territorio nazionale.
Quanto all’onere probatorio, la Corte richiama Cass. n. 32642/2018: l’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986 non è regola sulla distribuzione dell’onere, ma consente al Fisco di avvalersi di una presunzione in presenza di indici, restando sul contribuente l’onere di vincerla. La CTR non ha invertito tale onere, fondando l’accertamento sulla valutazione di presunzioni ex art. 2727 e 2729 cod. civ., con ampia possibilità di prova contraria.
Infine, i ricorrenti invocavano impropriamente l’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986: l’Ufficio, precisa la Corte, non ha riqualificato il contratto su elementi extratestuali, ma si è limitato ad accertare l’insussistenza dei requisiti per il beneficio. La documentazione sullo stabilimento formale in Gran Bretagna è risultata recessiva, e l’accertamento di fatto del merito non è censurabile in legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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