Inammissibili i motivi non riferiti a ciascuna ratio decidendi autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5005 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere autonomamente il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferiti a ognuna di esse, a pena di inammissibilità. L’inammissibilità o l’infondatezza delle censure attinenti a una sola delle rationes decidendi rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, che non sarebbero comunque idonei a determinare l’annullamento, restando consolidata l’autonoma motivazione non attaccata. Il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente di esaminare con priorità la questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che censuri la tardiva introduzione di una questione senza trascrivere, almeno nei passaggi salienti, gli atti processuali rilevanti.
Il Fatto
La ricorrente si era collocata al secondo posto in un concorso bandito da un ente regionale per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D3. Non assunta, aveva chiesto al giudice del lavoro di accertare il proprio diritto all’assunzione presso la Camera di Commercio, appartenente al medesimo comparto, mediante scorrimento della graduatoria, con condanna al risarcimento del danno da ritardata assunzione.
Il primo giudice aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda risarcitoria. La Corte d’appello aveva poi accolto l’appello incidentale dell’ente camerale, rigettando la domanda principale e confermando l’inammissibilità di quella risarcitoria. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi; l’ente si è difeso con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva fondato il rigetto su una duplice ratio decidendi. Da un lato, la Camera di Commercio non aveva adottato alcuna determinazione volta a coprire con personale esterno il posto vacante: nella programmazione triennale del fabbisogno il posto di categoria D3 non era stato previsto come disponibile, sicché lo scorrimento della graduatoria non poteva operare. Dall’altro, non era stata provata l’intesa fra le due amministrazioni richiesta dall’art. 1, comma 100, legge n. 311/2004 ai fini dell’utilizzabilità della graduatoria da parte di un’amministrazione diversa da quella che l’aveva approvata.
Il quinto e il sesto motivo investivano esclusivamente la seconda ratio. La Corte li ha dichiarati inammissibili. Il quinto difetta di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo la ricorrente riportato il contenuto degli atti processuali: chi censura la violazione di norme processuali deducendo la tardiva introduzione di una questione deve indicare gli elementi fattuali che delimitano l’ambito di operatività della violazione. Nel caso di specie la ricorrente non aveva trascritto, neppure nei passaggi salienti, gli atti della fase giurisdizionale amministrativa.
Il quinto e il sesto motivo miravano, per il resto, a un riesame nel merito del compendio documentale, precluso in sede di legittimità. Il sesto poneva una questione di interpretazione degli atti, al di fuori della prospettazione della violazione delle regole ermeneutiche degli artt. 1362 cod. civ. e ss., peraltro non dedotta.
L’inammissibilità di tali censure ha reso inattaccabile la seconda ratio decidendi. Richiamando il principio processuale della ragione più liquida e l’orientamento consolidato (Cass. n. 17182 del 2020; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. n. 15399 del 2018; Cass. n. 363 del 2019; Sezioni Unite n. 9936 del 2014), la Corte ha ritenuto superfluo ogni ulteriore esame dei primi quattro motivi, relativi all’esistenza del diritto all’assunzione. Quanto al settimo motivo, l’inammissibilità deriva dall’assenza di specificità e di interesse: negato il diritto all’assunzione, la conclusione di infondatezza di ogni domanda di danno da ritardata assunzione è coerente.
Il ricorso è stato dichiarato nel complesso inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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