Contrattazione integrativa legittima collocazione autista-soccorritore in area B (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5008 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La contrattazione collettiva integrativa non può trasporre una figura professionale da un’area all’altra, essendo il passaggio tra aree riservato alle procedure di progressione previste dalla contrattazione nazionale. Tuttavia, la clausola integrativa che colloca l’autista-soccorritore nell’area B non opera una trasposizione vietata dall’area A, ma individua un profilo professionale nuovo, integrato nel processo di erogazione del servizio sanitario e distinto dall’autista di area A, addetto a compiti di mero supporto logistico. L’interpretazione della clausola va condotta secondo il principio di conservazione ex art. 1367 cod. civ., privilegiando l’esegesi che armonizzi il contratto integrativo con quello nazionale. La correttezza della conclusione del giudice di merito consente la sola correzione della motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, dipendenti dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, hanno adito il Tribunale di Torino rivendicando l’inquadramento quali autisti-soccorritori di area B, livello economico B1, con decorrenza dalla stipula del contratto integrativo del 2009, e la corresponsione delle differenze retributive. Essi assumevano di aver sempre svolto mansioni complesse, comprensive di attività sanitarie di primo soccorso, pur essendo stati inquadrati in area A, posizione economica A2.

Il Tribunale ha accolto le domande. La Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’impugnazione dell’Ente, ha respinto le pretese, ritenendo nulla la clausola della contrattazione integrativa per violazione dei limiti posti dalla contrattazione nazionale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione logica, sono infondati. La Corte richiama il precedente in termini Cass. n. 20915/2019, al cui percorso argomentativo rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., correggendo la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., essendo il dispositivo conforme a diritto.

Il c.c.n.l. enti pubblici non economici 2006-2009 ha ridefinito le aree contrattuali, superando il sistema di inquadramento del d.P.R. n. 285/1988. L’art. 8 consente agli enti di istituire profili professionali mediante contrattazione integrativa; gli artt. 13 e 14 disciplinano gli sviluppi economici all’interno delle aree e i passaggi tra aree, questi ultimi subordinati a procedure selettive. L’art. 22 assegna alla contrattazione integrativa l’individuazione dei profili professionali, ma non la trasposizione di figure da un’area all’altra.

La Corte rileva che il contratto integrativo del 2009, all’art. 12, non ha ricollocato una figura già rientrante nell’area A, ma ha definito un nuovo profilo di autista-soccorritore, integrato e strutturalmente inserito nel processo di erogazione del servizio sanitario, distinto dall’autista di area A, che svolge compiti di mero supporto logistico o amministrativo. L’interpretazione è sorretta dal principio di conservazione ex art. 1367 cod. civ., che impone di preferire l’esegesi compatibile con la contrattazione nazionale.

La soluzione è coerente con la giurisprudenza costituzionale richiamata, che non ammette scivolamenti automatici verso posizioni superiori in assenza di concorso o di adeguate selezioni. Nel caso concreto, la sentenza di appello ha accertato che le mansioni svolte non presentavano una maggiore quota di professionalità rispetto al precedente periodo di precariato. Il riferimento alla qualifica di autista-soccorritore di area A non è dunque utile rispetto al rivendicato inquadramento automatico nell’area B.

Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, essendosi l’orientamento della Corte formato dopo la pronuncia territoriale. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

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