Estinzione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c.: l’istanza di fissazione udienza non riapre il merito del ricorso tributario

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 32732/2025, ud. pubblica 21 maggio 2024, dep. 16 dicembre 2025, R.G. 4923/2023 — Pres. Napolitano, Rel. Crivelli.

I fatti

Una società era stata accertata dall’Agenzia delle Entrate per dichiarazioni infedeli ai fini IRES e IRAP, oltre che per indebita detrazione IVA, in relazione a fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti (forniture di rottami ferrosi). La Commissione tributaria provinciale di Pescara aveva accolto il ricorso della società, valorizzando le incongruenze e le lacune dell’istruttoria dell’Agenzia; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in appello, aveva invece ribaltato la decisione, ritenendo provata l’inesistenza delle operazioni sulla base di dichiarazioni rese in sede penale dai presunti fornitori (poi assolti per insufficienza probatoria, ma le cui dichiarazioni restavano comunque utilizzabili in sede tributaria in forza del principio del “doppio binario”).

Il ricorso

La società ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. Nel corso del giudizio, tuttavia, è stata formulata una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., non seguita da tempestiva istanza di decisione nel termine di quaranta giorni: ne è conseguito un decreto di estinzione del giudizio, con condanna della contribuente alle spese. La società ha allora depositato, nel termine di dieci giorni, istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Cassazione affronta preliminarmente la questione della portata dell’istanza di fissazione udienza dopo un decreto di estinzione emesso ex art. 380-bis c.p.c. Chiarisce che tale istanza è ammissibile solo per dedurre un error in procedendo che incida sulla formazione della fattispecie estintiva (ad esempio, un vizio nella comunicazione della proposta o nel computo dei termini), e non per riaprire l’esame nel merito del ricorso, che rimane precluso una volta verificata la regolarità del decreto di estinzione. In tal caso, l’unico ambito residuo di cognizione della Corte è la verifica della cosiddetta soccombenza virtuale, ai fini della corretta liquidazione delle spese. Verificata nel caso di specie la piena regolarità del decreto (termine di quaranta giorni scaduto senza tempestiva istanza), la Cassazione conferma la condanna alle spese, osservando altresì — sul piano della soccombenza virtuale — che la sopravvenuta introduzione dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 (che attribuisce rilievo, nel processo tributario, all’assoluzione penale dibattimentale) non incide sul caso, sia perché intervenuta dopo il perfezionarsi della fattispecie estintiva, sia perché l’assoluzione era stata pronunciata in sede di udienza preliminare e non dibattimentale.

In caso di decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. per rinuncia tacita conseguente al decorso del termine, l’istanza di fissazione di udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile per la sola deduzione di un error in procedendo incidente sulla formazione della fattispecie estintiva, e non per riesaminare il merito del ricorso, il quale può essere valutato solo ai fini della verifica della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese.

L’esito

La Cassazione conferma il decreto di estinzione, anche quanto alla condanna alle spese già disposta; le spese della fase successiva vengono integralmente compensate.

Perché questa decisione conta, in pratica

Chiarisce un meccanismo processuale relativamente recente — la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., introdotta dalla riforma Cartabia — applicandolo al processo tributario: massima attenzione al termine di quaranta giorni per chiedere la decisione dopo la comunicazione della proposta, perché il suo mancato rispetto comporta l’estinzione del giudizio senza possibilità di riaprire il merito, salvo vizi procedurali specifici nella formazione dell’estinzione stessa.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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