Accertamento sintetico: la confisca del conto non impedisce di usarne le movimentazioni come indici di capacità contributiva (Cass. trib. 11108/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 11108/2026, pubblicata il 25 aprile 2026 (R.G.N. 33307/2018) — adunanza camerale dell’8 aprile 2026, Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Danilo Chieca.
Il principio di diritto
«In tema di IRPEF, alla stregua del disposto dell’art. 14, comma 4, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, la circostanza che un conto corrente bancario sia stato sottoposto a sequestro o confisca penale non osta a che l’Amministrazione Finanziaria possa valorizzare le movimentazioni di quel conto come indici di capacità contributiva ai fini dell’accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973».
Il fatto
A un presunto socio, indicato come amministratore di fatto di una s.r.l. a ristretta base proprietaria, venivano notificati due avvisi di accertamento IRPEF: uno per un maggior reddito da partecipazione (anno 1999), l’altro per il reddito ricostruito con metodo sintetico (anno 2000). La Commissione tributaria regionale della Lombardia annullava entrambi: il primo per la mancata allegazione dell’atto impositivo presupposto (l’avviso emesso nei confronti della società) richiamato nella motivazione; il secondo perché la confisca penale del conto corrente sul quale erano transitati proventi illeciti avrebbe impedito l’accertamento sintetico. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
Il primo motivo è fondato. L’obbligo di allegare l’atto richiamato nella motivazione (art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000; art. 42, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 600/1973) non opera quando l’atto è già conosciuto o ricevuto dal contribuente, o quando l’avviso ne riproduce il contenuto essenziale. La CTR ha annullato l’avviso relativo al 1999 per la mancata allegazione senza verificare se l’atto presupposto — di cui il nuovo avviso era integrativo — fosse già stato notificato al contribuente o comunque da lui conosciuto aliunde: da qui l’error in iudicando.
Anche il secondo motivo è fondato. La ripresa non ha ad oggetto i proventi illeciti confluiti sul conto (esclusi dall’imponibile, se già sequestrati o confiscati, dall’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993), bensì il reddito complessivo netto determinato con metodo sintetico sulla base della capacità contributiva desumibile da alcune movimentazioni del conto. L’accertamento sintetico non è incompatibile con l’utilizzo dei dati delle indagini finanziarie e può fondarsi su ogni elemento indicativo di capacità contributiva; la confisca penale del conto non osta, dunque, a valorizzarne le movimentazioni a tali fini.
Esito: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni pratiche. Sulla motivazione per relationem: l’avviso che richiama un altro atto non va annullato per mancata allegazione se quell’atto è già stato notificato o comunque conosciuto dal contribuente. Sull’accertamento sintetico: il sequestro o la confisca penale di un conto corrente non impediscono all’Ufficio di valorizzarne le movimentazioni come indici di capacità contributiva; l’esenzione da imposta prevista dall’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993 riguarda i soli proventi illeciti confiscati, non il reddito sintetico ricostruito sulla base della capacità di spesa del contribuente.
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