Conto del consegnatario di beni mobili va reso con l’intera modulistica prevista (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 183 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il referente è esclusivamente l’agente contabile, non l’amministrazione che pure provvede alla trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale, trattandosi di mero adempimento amministrativo ontologicamente distinto dalla resa del conto. L’agente consegnatario di beni mobili è titolare di un pregnante obbligo di custodia e deve rendere il conto giudiziale con l’intera modulistica prevista dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924, idonea a rappresentare carico, scarico e rimanenze. Il conto compilato col solo modello 16/M, privo dei registri delle consistenze e dei movimenti, è carente e dunque irregolare, non potendo la documentazione essere trattenuta presso l’amministrazione e resa disponibile solo a richiesta. Costituisce autonoma irregolarità la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un ente militare, relativo al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e depositato nel 2022. Il magistrato istruttore ha rilevato profili di irregolarità formale e sostanziale: il conto era stato compilato con il solo modello 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni, senza il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 né altro modello equivalente, e senza la relazione dell’organo di controllo interno.

L’agente ha depositato memoria sostenendo che per l’amministrazione militare trova applicazione la modulistica delle istruzioni tecnico-applicative di cui al D.M. 20 dicembre 2006 e che il modello C.M./4, allegato, contiene le stesse informazioni. L’amministrazione, nelle controdeduzioni, ha ribadito l’idoneità del modello 16/M. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, ricostruita alla luce dell’art. 137 C.G.C. e della giurisprudenza costituzionale richiamata: si tratta di procedura giudiziale necessaria, volta a verificare la regolarità della gestione degli agenti contabili, con esclusione degli ordinatori di spesa. Il referente del conto è pertanto solo l’agente, che per effetto del deposito è automaticamente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, C.G.C., mentre la trasmissione del conto da parte dell’amministrazione resta mero adempimento interno.

Da ciò discende l’ineludibilità della giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost.: l’esame dei conti spetta in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, e non può essere sostituito da verifiche interne, pur se disciplinate in modo rigoroso. Non vi è spazio per supplenze amministrative rispetto al controllo giurisdizionale.

Nel merito, il consegnatario di beni mobili non assume un semplice obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia che impone la resa del conto giudiziale ex art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, nel quale devono figurare il debito per il materiale iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e la rimanenza finale. Tali risultanze non emergono dal solo modello 16/M, che espone unicamente la variazione di valore: il conto è quindi carente già solo per questo.

Il Collegio non nega che il modello 24, previsto per gli enti locali, non sia automaticamente estensibile all’amministrazione militare e che la forma del modello non incida di per sé sulla validità. Resta però fermo che il conto deve esibire, nella sostanza, i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le stesse istruzioni tecnico-applicative del D.M. 20 dicembre 2006 (capo IX, par. 12, punto 2) indicano che il modello 16/M è solo uno dei documenti che compongono il conto, insieme agli ordini di carico e scarico, ai prospetti delle consistenze e ai riepiloghi valutativi.

La Sezione richiama inoltre il proprio precedente e il “Quaderno” operativo della Direzione di Amministrazione dell’Esercito, dai quali risulta che vanno depositati, oltre al 16/M, i modelli C.M./4, C.M./5A, C.M./5D, C.M./6B e C.M./6A. È l’intera documentazione, e non il solo C.M./4, a costituire il conto giudiziale, perché solo nel suo complesso essa rappresenta adeguatamente la gestione: essa deve essere trasmessa alla Corte e non può restare presso l’amministrazione. Autonoma irregolarità è poi la mancata allegazione della relazione ex art. 139, comma 2, C.G.C.. Il conto è pertanto irregolare e non si procede al discarico; nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *